La società di revisione RSM ha dichiarato di non essere in grado di esprimere un giudizio sul Bilancio d'Esercizio e Consolidato di Ki Group Holding, società quotata all’Euronext Growth Milan, attiva nel settore dei prodotti biologici,
Pubblichiamo il testo integrale delle Relazioni della Società di Revisione:
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli Azionisti della Ki Group Holding S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Ki Group Holding S.p.A. (nel seguito anche la “Società”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d’esercizio della Società. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” della presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio d’esercizio.
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Presupposto della continuità aziendale
Nel corso dell’esercizio 2021 la Società ha realizzato una perdita d’esercizio pari a Euro 3,6 milioni e al 31 dicembre 2021 presenta un patrimonio netto negativo pari a Euro 0,1 milioni, un totale attivo corrente pari a Euro 1,1 milioni e un totale passivo corrente pari a Euro 3,0 milioni.
Gli amministratori indicano nel paragrafo “Continuità aziendale” che in data 29 novembre 2021, il consiglio di amministrazione della Società ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant, per un importo massimo di Euro 2,5 milioni, suddiviso in cinque tranche, ed un connesso aumento del capitale sociale della Società, di pari importo, a servizio della conversione di detto prestito obbligazionario convertibile. Alla data del 31 dicembre 2021 il prestito obbligazionario convertibile risulta erogato per Euro 0,5 milioni.
Gli amministratori segnalano altresì che, in data 20 maggio 2022, preso atto di una situazione patrimoniale della Società aggiornata alla data del 30 aprile 2022, il patrimonio netto della stessa ammonta ad Euro 0,8 milioni, grazie all’operazione di aumento di capitale descritta sopra.
Gli amministratori ritengono che la Società abbia la ragionevole aspettativa di continuare ad operare in un futuro prevedibile; pertanto il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 è stato redatto sulla base del presupposto della continuità aziendale.
Alla data della presente relazione, non risulta formalizzato un piano economico-finanziario e patrimoniale della Società e del Gruppo e non è stato possibile, pertanto, verificare l’evoluzione prevedibile della gestione e la capacità della Società di recuperare gli attivi e di far fronte ai debiti scaduti e alle obbligazioni in essere, iscritti nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021.
A causa della rilevanza degli aspetti sopra riportati non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché rispetto alla correlata informativa di bilancio.
Valutazione delle partecipazioni in imprese collegate
Il bilancio d’esercizio della Ki Holding Group S.p.A. include attività relative alle partecipazioni in imprese collegate, iscritte nelle Immobilizzazioni Finanziarie, per Euro 3.040 migliaia. Come indicato nella nota integrativa tali partecipazioni sono contabilizzate al costo e sono sottoposte a verifica per rilevare eventuali perdite di valore quando eventi o cambiamenti di situazione indicano che il valore di carico eccede il valore di presumibile realizzo.
Alla data della presente relazione, non ci sono state fornite evidenze sulla attuale sostenibilità dei piani economico-finanziari e patrimoniali delle società partecipate e non siamo stati in grado di confermare le assunzioni sottostanti agli stessi piani né, pertanto, di verificare la corretta valutazione della voce “Partecipazioni in imprese collegate” nel bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2021.
A causa della rilevanza degli aspetti sopra riportati non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti per determinare se si sarebbe potuta riscontrare la necessità di rettifiche rispetto alla voce “Partecipazioni in imprese collegate”, nonché rispetto alla correlata informativa di bilancio.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri iscritti nel bilancio d’esercizio della Ki Group Holding S.p.A. ammontano a Euro 760 migliaia e sono relativi a un procedimento fallimentare in capo ad una società ora non più controllata dalla Ki Group Holding S.p.A..
In data 26 ottobre 2020, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza sfavorevole a Ki Group Holding S.p.A. condannandola al risarcimento della somma di Euro 1.511 migliaia, oltre interessi e spese legali.
In data 22 ottobre 2021, la Corte di Appello di Milano ha depositato la sentenza con la quale è stato rigettato l’appello proposto da Ki Group Holding S.p.A. e confermato integralmente la sentenza di condanna di primo grado.
Gli amministratori ritengono che le due sentenze sopra descritte non rendano giustizia delle diverse argomentazioni utilizzate dalla Ki Group Holding S.p.A. per contestare la richiesta avanzata dalla curatela del fallimento.
Pertanto, gli amministratori di Ki Group Holding S.p.A., in forza delle considerazioni sopra accennate e alla luce delle rilevanze di pareri commissionati a terzi professionisti aventi ad oggetto una disamina del contenzioso in essere con la controparte, del percorso logico giuridico operato dalla Corte d’Appello di Milano nella motivazione e degli orientamenti giurisprudenziali, hanno proposto, con il supporto dei propri legali, ricorso in Cassazione per vedere riconosciute le proprie ragioni.
L’analisi da noi effettuata con riferimento alla suddetta voce ha evidenziato che non esistono elementi tali per cui le risultanze della sentenza di secondo grado del Tribunale di Milano del 22 ottobre 2021 sopra richiamata, che rigetta l’appello proposto da Ki Group Holding S.p.A. e che conferma integralmente la sentenza di primo grado che condannava Ki Group Holding S.p.A. al risarcimento dell’importo di Euro 1.511 migliaia oltre interessi e spese legali, per un totale pertanto di Euro 1.559 migliaia, non siano la migliore fonte per la stima dell'ammontare atteso dell'obbligazione.
Quanto sopra indicato costituisce, a nostro avviso, una deviazione dai principi contabili di riferimento. Conseguentemente, gli “altri debiti” sarebbero stati superiori di Euro 1.559 migliaia, i “fondi per rischi e oneri” sarebbero stati inferiori di Euro 760 migliaia e, conseguentemente, il patrimonio netto sarebbe stato inferiore di Euro 799 migliaia, al lordo dell’effetto fiscale.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio esercizio
È nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio nella presente relazione non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio d’esercizio.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Ki Group Holding S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A causa della significatività di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione.
Milano, 7 giugno 2022
RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.
Luca Pulli
Socio –Revisore Legale
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