aimitalia.news: le ultime notizie, gli approfondimenti e un archivio cercabile di oltre 7.500 articoli riguardanti l'Euronext Growth Milan
Visualizzazione post con etichetta Pir. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Pir. Mostra tutti i post

venerdì 14 febbraio 2020

Copernico SIM distribuirà in Italia il fondo (PIR compliant) "Anthilia Small Cap Italia"

Copernico SIM, SIM indipendente, quotata all'AIM Italia, focalizzata sulla consulenza finanziaria e Anthilia Capital Partners SGR, realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset management per conto di clientela privata e istituzionale si sono accordati per la distribuzione sul mercato italiano di Anthilia Small Cap Italia, il fondo PIR compliant focalizzato sulle Piccole e Medie Imprese italiane.

Fondo PIR compliant "Anthilia Small Cap Italia"
Fondo PIR compliant
"Anthilia Small Cap Italia"
Anthilia Small Cap Italia – miglior fondo azionario Italia nel 2019 – è un fondo 100% azionario focalizzato su aziende quotate con capitalizzazione di mercato fino a 500 milioni di euro.

Grazie alla partnership con Anthilia SGR, Copernico SIM metterà a disposizione della sua clientela uno strumento per accedere al segmento del mercato azionario italiano dove si concentrano le maggiori opportunità.

Il Fondo investe con una visione industriale di medio-lungo periodo privilegiando realtà con elevato potenziale di crescita.

Gianluca Scelzo, consigliere delegato di Copernico SIM
Gianluca Scelzo, consigliere
delegato di Copernico SIM
Commenta Gianluca Scelzo, consigliere delegato di Copernico SIM:

“Copernico SIM da 20 anni si propone di ricercare all’interno del panorama dell’asset management italiano ed estero quelle società e quei prodotti che realmente si differenziano dalla massa per poter così offrire ai propri clienti tutte le migliori soluzioni possibili.

Inoltre, siamo convinti che la rinascita dei PIR possa portare in questo segmento di mercato uno sviluppo considerevole nei prossimi mesi ed anni.

Per questo motivo abbiamo valutato che questo fondo, estremamente particolare e specifico, permetterà a Copernico SIM di migliorare ancora una volta le possibilità di diversificazione e l’efficienza dei portafogli dei clienti

✅ Copernico SIM 
✔ Prezzo 7,10 € 
✔ PE 12m 64,8 
✔ PB 2,64 
✔ Fair Value 5,64 € 
✔ Rendimento implicito 8,9% 
✔ Rating C - SPECULATIVO 
Aim Italia Investable Index 

Link diretto a una selezione di operatori finanziari che offrono PIR - Piani Individuali di Risparmio.

venerdì 24 gennaio 2020

IR Top Consulting stima l'impatto dei PIR sull'AIM Italia

Il Sole 24 ore ha pubblicato un articolo di approfondimento, a firma di Lucilla Incorvati, sull effetto dei PIR 3.0 sull'AIM Italia nel 2020, basato su stime e previsioni fatte da IR Top Consulting.

mercoledì 27 novembre 2019

Dal 1° gennaio 2020 ripartono i PIR (senza il Venture Capital)

La Commissione Finanze della Camera ha approvato all’unanimità un emendamento che modifica la nuova disciplina dei PIR a lungo termine introducendo, per i PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di investire il 5% del 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice Ftse Mib e Ftse Mid della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

L'emendamento, che prevede altresì che casse previdenziali e fondi di investimento possano detenere più di un PIR nel limite del 10% del patrimonio e non prevede obblighi di investimento in quote o azioni di fondi per il venture capital o di fondi di fondi per il venture capital, darà nuovo slancio alla raccolta di capitali privati da indirizzare all’investimento nell’economia reale e in particolare nelle PMI quotate e quotande su AIM Italia.

Anna Lambiase, fondatore e ceo di IR Top Consulting
Anna Lambiase,
fondatore e ceo di
IR Top Consulting
Commenta Anna Lambiase, fondatore e ceo di IR Top Consulting:

“Le nuove regole per la composizione del portafoglio dei PIR daranno un forte contributo alla quotazione in Borsa di piccole e medie imprese italiane volta a finanziare progetti di sviluppo.

L’afflusso di nuovi capitali privati a sostegno dell’economia reale, unitamente all’incentivo alla quotazione nella forma del credito d’imposta sul 50% dei costi di IPO, rappresentano per il 2020 le basi di un ulteriore sviluppo per il mercato AIM Italia”.

Secondo l’Osservatorio AIM di IR Top Consulting, AIM Italia conta complessivamente 134 società con un giro d’affari nel 2018 pari a 6,3 mld di euro, una capitalizzazione di 6,9 mld di euro e una raccolta di capitali in IPO pari a 3,8 mld di euro, di cui, in media, il 93% proveniente da nuova emissione di titoli.

La raccolta è pari a 4,5 mld di euro includendo le operazioni sul secondario.

Nel 2019 il mercato azionario delle PMI conta 32 ammissioni, di cui 28 nuove IPO e 4 ammissioni post business Combination, in linea con il 2018 (26 IPO e 5 ammissioni).

La capitalizzazione totale delle 28 nuove società è pari a 1,1 mld di euro.

Le 28 nuove IPO hanno raccolto 187 mln di euro, di cui 30 mln di euro derivanti da 1 Spac (Gear 1).

La raccolta media delle IPO nel 2019 è stata di 5,8 mln di euro, il fatturato medio di 21 mln di euro e il flottante del 23%.

Le operazioni di IPO sono state principalmente effettuate con l’obiettivo di rafforzare l’attività di ricerca e sviluppo, consolidare l’espansione sui mercati internazionali e per incrementare la capacità produttiva.

Nel 2019 il mercato italiano rappresenta, con 37 ammissioni di cui 32 su AIM e 5 su MTA, il secondo mercato dopo UK, con una quota del 20% a livello Europeo.

In particolare AIM Italia è il primo mercato non regolamentato come numero di IPO in Europa.

Testo completo dell’emendamento sui Pir approvato

Art. 13-bis: Modifiche alla disciplina dei PIR

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1o gennaio 2020, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;

la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti di cui al periodo precedente non si applica il comma 112, primo periodo.»

b) al comma 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti di cui al periodo precedente non si applica il comma 112, primo periodo.»

4. Per quanto non espressamente previsto nei commi 1, 2 e 3, si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.

5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

giovedì 9 maggio 2019

Testo completo del Decreto Attuativo sui nuovi PIR, approvati dalla Legge di Bilancio 2019

DECRETO 30 aprile 2019.

Disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina gli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, di cui all’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Visto, in particolare, il comma 214 del medesimo art. 1 che prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il successivo comma 215 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 211 a 214;

Visto l’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, che disciplina i piani di risparmio a lungo termine;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il regolamento della Commissione 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e che si applica fino al 31 dicembre 2020;

Visto, in particolare, l’art. 21 del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti al finanziamento del rischio;  Visto il successivo art. 23, paragrafo 2, ultimo periodo, del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI concessi nella forma di incentivi fiscali a investitori privati dipendenti che sono persone fisiche;

Visto l’allegato I al medesimo regolamento n. 651/2014/UE che contiene la definizione di PMI;

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Visto l’art. 4, paragrafo 1, numeri 21) e 22), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva n. 2002/92/CE e la direttiva n. 2011/61/UE, concernenti le definizioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di negoziazione;

 Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «piccola o media impresa (PMI)»: l’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell’allegato I, art. 2, paragrafo 1, al regolamento n. 651/2014/UE;

b) «PMI non quotata»: la PMI, le cui azioni o quote, al momento dell’investimento, non sono negoziate in un mercato regolamentato di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE;

c) «PMI ammissibile»: la PMI non quotata, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che non ha ricevuto risorse finanziarie per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni di euro a titolo di aiuto al finanziamento del rischio in conformità all’art. 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE e che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

i) non ha operato in alcun mercato;

ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;

iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni;

d) «sistema multilaterale di negoziazione»: il sistema multilaterale di negoziazione di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 22), della direttiva n. 2014/65/UE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI di cui al citato allegato I al regolamento n. 651/2014/UE;

e) «fondo per il venture capital »: l’organismo di investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che destina almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI ammissibili;

f) «fondo di fondi per il venture capital »: l’organismo di investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, che destina l’intero patrimonio raccolto all’investimento in quote o azioni di fondi per il venture capital di cui alla precedente lettera e) ;

g) «investimenti per il finanziamento del rischio»: gli investimenti in equity e quasi-equity;

h) «investimento in equity »: il conferimento di capitale a un’impresa quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell’impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi;

i) «investimento in quasi-equity »: un tipo di finanziamento che si colloca tra e quity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango ( senior ) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario ( common equity ), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e convertibile in equity o come capitale privilegiato ( preferred equity );

l) «investitore privato indipendente»: l’investitore privato che non è azionista dell’impresa ammissibile in cui investe;

m) «investimenti ulteriori»: gli investimenti supplementari per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

n) «impresa collegata»: le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

i) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

ii) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

iii) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

iv) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa che controlla da sola, in virtù di un Accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Art. 2.
Aiuti alle PMI erogati tramite sistemi multilaterali di negoziazione e fondi per il venture capital

1. La quota del 70 per cento del valore complessivo del piano di risparmio a lungo termine, disciplinato dall’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituito dall’investitore privato indipendente, deve essere investita:

a) per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili;

b) per almeno il 5 per cento in quote o azioni di fondi per il venture capital , o di fondi di fondi per il venture capital.

2. Al fine del computo della quota del 5 per cento del valore complessivo degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili, e della quota del 70 per cento dei capitali raccolti dai fondi per il venture capital , si considerano ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity .

Art. 3.
Limite agli aiuti per il finanziamento del rischio

1. Ciascuna PMI emittente gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e ciascuna PMI i cui strumenti finanziari sono oggetto di investimento da parte dei fondi per il venture capital non può ricevere un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.

Art. 4.
Condizioni per l’accesso all’aiuto

1. I soggetti indicati al comma 101 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali sono costituiti i piani di risparmio a lungo termine di cui al presente decreto, devono acquisire, dalle PMI emittenti gli strumenti finanziari detenuti nei piani, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti che la medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 deve risultare, altresì, che la PMI, al momento dell’investimento iniziale:

a) non è quotata;

b) soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) non ha operato in alcun mercato;

ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;

iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni.

3. È possibile effettuare investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al comma 2, lettera b) , punto ii) , se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non è superato l’importo di cui al comma 1;

b) il piano aziendale lo prevede;

c) l’impresa non è diventata collegata di un’altra impresa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera n) , a meno che la nuova impresa risultante sia una PMI.

4. Ai fini del presente articolo i soggetti di cui al comma 1 devono acquisire, al momento dell’investimento iniziale, il piano aziendale della PMI oggetto di investimento e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e c).

5. È possibile acquistare quote o azioni di una PMI non quotata da un investitore precedente solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell’ammontare complessivo dell’investimento.

Art. 5.
Condizioni per l’accesso all’aiuto tramite fondi per il venture capital

1. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi per il venture capital , i soggetti indicati al comma 101 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali sono costituiti i piani di risparmio a lungo termine di cui al presente decreto, devono acquisire, dagli stessi fondi per il venture capital , una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi di fondi per il venture capital , i predetti soggetti presso i quali sono costituiti i piani devono acquisire dagli stessi fondi di fondi una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettera f) , del presente decreto. I medesimi fondi di fondi acquisiscono dai fondi per il venture capital una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. I fondi per il venture capital devono acquisire, dalle PMI oggetto di investimento, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti che la medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.

4. Nella dichiarazione di cui al comma 3 deve risultare, altresì, che la PMI, al momento dell’investimento iniziale:

a) non è quotata;

b) soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) non ha operato in alcun mercato;

ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;

iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni.

5. I fondi per il venture capital possono investire nelle PMI ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al comma 4, lettera b) , punto ii) , se il piano aziendale iniziale lo prevede e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non è superato l’importo di cui al comma 3;

b) l’impresa non è diventata collegata di un’altra impresa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera n) , a meno che la nuova impresa risultante sia una PMI.

6. Ai fini del presente articolo i predetti fondi, al momento dell’investimento iniziale, devono acquisire il piano aziendale dalla PMI oggetto di investimento e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, alle lettere a) e b) .

7. I fondi per il venture capital possono acquistare quote o azioni di una PMI ammissibile da un investitore precedente solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell’ammontare complessivo dell’investimento.

Art. 6.
Monitoraggio degli effetti

1. Il Ministero dello sviluppo economico, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, provvederà al monitoraggio degli effetti prodotti dalla misura di cui all’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sull’entità della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l’opportunità di interventi normativi ulteriori.

Art. 7.
Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Roma, 30 aprile 2019

Il Ministro dello sviluppo economico DI MAIO

Il Ministro dell’economia e delle finanzeTRIA

domenica 28 aprile 2019

Piani individuali di risparmio: a three-card trick or a concrete game changer for Italian SMEs?

Piani individuali di risparmio: a three-card trick or a concrete game changer for Italian SMEs?
Piani individuali di risparmio:
a three-card trick or a concrete
game changer for Italian SMEs? 
Pubblicata in rete una interessante tesi magistrale in inglese riguardante i PIR: Piani individuali di risparmio: a three-card trick or a concrete game changer for Italian SMEs? (224 pagine, formato pdf)

I Piani Individuali di Risparmio (PIR), introdotti in Italia dalla "Legge di Bilancio del 2017”, hanno tutte le carte in regola per perseguire lo sviluppo economico del Paese.

Questi strumenti sono stati concepiti per intercettare il “tesoretto” delle famiglie Italiane, con l’intento di indirizzarlo verso le Piccole e Medie Imprese (PMI) ed incentivarne l’accesso al mercato dei capitali.

Per le imprese è l’occasione per pensare finalmente a un salto, anche culturale, nella gestione della propria struttura finanziaria, diversificandone le fonti, soprattutto in favore di operazioni legate al capitale di rischio.

Per i risparmiatori, invece, è l’occasione giusta per diversificare in modo efficiente il proprio portafoglio, convogliando indirettamente risorse finanziarie nella parte sana del Paese che investe, innova, esporta e cresce.

Questo elaborato analizza quindi i Piani di Risparmio da tutte le prospettive possibili focalizzandosi sugli aspetti più cari al legislatore.

Nello specifico, l’obbiettivo è quello valutare se il nuovo schema fiscale abbia effettivamente avuto un impatto positivo e duraturo sui mercati finanziari, sull'industria del risparmio gestito e in ultima analisi, sull’economia reale del Paese.
    Autori: Simone Benatti, Matteo Giondi

    domenica 10 febbraio 2019

    PMI e PIR oltre i limiti comportamentali per una quotazione di successo

    PMI e PIR oltre i limiti comportamentali per una quotazione di successoPubblicata in rete una interessante tesi magistrale riguardante le PMI italiane, i PIR e AIM Italia: PMI e PIR oltre i limiti comportamentali per una quotazione di successo (247 pagine, formato pdf)

    Gli argomenti trattati:
    • Le PMI italiane ed il rapporto con le fonti di finanziamento,
    • Uno sguardo oltre i confini nazionali: le soluzioni a favore delle PMI estere: Francia e Regno Unito,
    • L’introduzione dei PIR in Italia a sostegno degli obiettivi di lungo periodo,
    • L’approccio comportamentale di investitori ed imprese come chiave di lettura della scelta e dell’utilizzo dei PIR,
    • Quotazione e PIR: l’analisi empirica,
    • Un modello indicativo di PMI: variabili esplicative e profilatura aziendale per il successo nel mercato azionario.
      Autore: Ilaria Alberton

      martedì 29 gennaio 2019

      Il mercato attende il decreto attuativo che sblocchi i PIR 2019

      Nel 2017, anno di debutto dei PIR, a fronte di una previsione di 5 mld di di euro, i piani individuali di risparmio hanno incassato oltre il doppio: 10,9 mld di euro, apportati da quasi 800 mila sottoscrittori che in media hanno investito 13.500 euro.

      10,9 mld di euro costituiscono l'11% della raccolta totale del risparmio gestito nel 2017, pari a 97,4 mld di euro.

      Nel 2018 la raccolta PIR è scesa in valore assoluto a circa 3,5 - 4,0 mld di euro, su una raccolta totale del risparmio gestito crollata a circa 10 mld di euro, con una percentuale che sale al 35% - 40%.

      I nuovi PIR
      La Legge di Bilancio 2019 ha previsto importanti novità sui PIR.

      Dovranno investire:
      • 3,5% del totale in società quotate all'Aim Italia che abbiano meno di 50 milioni di fatturato e meno di 250 dipendenti (77 società),
      • 3,5% del totale in azioni o fondi di venture capital (circa 20 in Italia).
      Le regole non sono retroattive, quindi si applicheranno ai PIR aperti dopo il 1°gennaio 2019 e non ai precedenti.

      Su questi cambiamenti occorrono dettagli e chiarimenti che spieghino ai gestori come istituire i nuovi PIR.

      Il governo ha assicurato che il decreto attuativo del provvedimento sarà licenziato entro febbraio allo scopo di evitare la paralisi – già in atto – del mercato.

      Situazione attuale
      Dal 1°gennaio 2019 c'è stato il blocco.

      Oggi chi vuole sottoscrivere un nuovo piano individuale di risparmio non lo può fare.

      Solo i PIR già acquistati in precedenza possono continuare ad essere alimentati.

      In attesa dei chiarimenti, molte Sgr hanno bloccato la sottoscrizione dei Pir.

      Le critiche
      • Innalzamento del profilo di rischio dei PIR, obbligando i sottoscrittori ad investire sull'AIM Italia, il segmento più rischioso della borsa italiana.
      • Riduzione della liquidità, in particolare riguardo la quota da investire nel Venture Capital.
      Assogestioni ha dichiarato

      “I nuovi vincoli di investimento introdotti affinché un Oicr (organismo di investimento collettivo di risparmio) possa qualificarsi Pir compliant non consentono di assicurare il rispetto dei requisiti di liquidabilità e di valutazione previsti per gli Ucits (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) dalla direttiva europea del luglio 2009, volti a non compromettere l’obbligo dell’Oicr di rimborsare le quote in qualunque momento”.

      Redazione Aim Italia News

      mercoledì 23 gennaio 2019

      Monitor AIM Italia, pubblicato il report speciale PIR 2019

      Monitor AIM Italia, report speciale PIR 2019
      Monitor AIM Italia, report speciale PIR 2019
      Cristian Frigerio, analista finanziario di Delphos Assets Management SA, ha pubblicato il Report AIM Italia Speciale PIR 2019 (10 pagine, formato pdf).

      La prima parte è dedicata all'analisi del testo della nuova normativa PIR, mentre la seconda parte è dedicata al segmento AIM Italia ed alla lista dei titoli eligible, con qualche approfondimento.

      martedì 8 gennaio 2019

      Gli effetti dei PIR su domanda e offerta di capitale nel mercato borsistico italiano

      I Piani Individuali di Risparmio (PIR): gli effetti su domanda e offerta di capitale nel mercato borsistico italiano
      Intermonte SIM, in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano ha pubblicato una approfondita ricerca intitolata:

      I Piani Individuali di Risparmio (PIR): gli effetti su domanda e offerta di capitale nel mercato borsistico italiano (formato pdf, 36 pagine).

      Gli argomenti trattati sono:
      • La normativa sui Piani Individuali di Risparmio (PIR) e il mercato
      • Il confronto con i paesi esteri 
      • Gli effetti dei PIR sui mercati borsistici azionari italiani

      Autori: Giancarlo Giudici, Fabio Fallovo.

      martedì 1 gennaio 2019

      Legge di Bilancio 2019, 3,5% dei PIR all'AIM Italia

      Testo approvato
      Il comma 111-ter stabilisce che per i piani di risparmio a lungo termine, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

      Il comma 111-quater prevede che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.

      La predetta quota del 70 per cento deve essere investita 
      • per almeno il 5 per cento del valore complessivo [3,5% sul totale del PIR NdR] in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, 
      • per almeno il 30 per cento del valore complessivo [21,0% sul totale del PIR NdRin strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e 
      • per almeno il 5 per cento [3,5% sul totale del PIR NdR] in quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. 
      Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

      Riassumendo e semplificando
      • max 30% Quota libera, azioni ed obbligazioni mondiali
      • max 42% Azioni ed obbligazioni di Grandi imprese italiane ed europee
      • min 21% Azioni ed obbligazioni di Medie imprese italiane ed europee
      • min 3,5% Azioni AIM Italia
      • min 3,5% Venture Capital

      Problematiche
      1. Il testo parla di piani di risparmio a lungo termine, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019.

      Questo significa che i Pir costituiti precedentemente applicano ancora la vecchia normativa?

      2. Il 3,5% destinato all'AIM Italia porterà ad un incremento della quota del flottante delle società trattate all'AIM Italia detenuta da privati e fondi Pir compliant, attualmente stimata al  25%.

      Ciò fa sorgere due criticità contrapposte:
      • La necessità di una massiccia e veloce entrata di nuove società per assorbire la domanda da parte degli investitori, per evitare un fenomeno di sopravvalutazione dei titoli.
      • La necessità di mantenere alto il livello qualitativo delle nuove società, per evitare che l'AIM Italia diventi un mercato pieno di limoni, da cui è meglio stare alla larga, con un catastrofico effetto sulle PMI italiane che hanno finalmente un mercato su cui quotarsi per crescere.
      3. L'offerta di fondi italiani ed europei di Venture Capital aperta agli investitori retail è ridotta e questo comporterà difficoltà al circa 10% degli investitori che non utilizzano fondi nel loro Pir. 

      Redazione Aim Italia News 

      martedì 27 novembre 2018

      Articolo del Foglio sui Piani individuali di risparmio

      Il Foglio, nell'articolo Ecco quanto perdono gli italiani con i Pir a firma di Mariarosaria Marchesano, espone una posizione critica sulle prospettive dei Piani individuali di risparmio.

      mercoledì 31 ottobre 2018

      PIR, uno studio JeME Bocconi evidenzia i risultati raggiunti e le prospettive future

      È disponibile in rete un interessante articolo riassuntivo dello ricerca I piani individuali di risparmio: risultati raggiunti e prospettive per il futuro”, realizzata a cura di JeMe Bocconi.