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sabato 13 luglio 2019

TraWell Co raggruppa le azioni: 1 nuova ogni 25 vecchie

TraWell Co, società quotata all'AIM Italia, attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica che è stato attuato il raggruppamento delle azioni deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 5 luglio 2019.

A ogni nuova azione corrispondono 25 vecchie azioni.

Le azioni attualmente in circolazioni sono quindi 619.975, in sostituzione delle 15.499.375 azioni precedenti, senza alcuna modifica dell’ammontare complessivo del capitale sociale.

✅ TraWell Co 
✔ Prezzo 104,2 € 
✔ PE 12m 16,3 
✔ PB 2,58 
✔ Fair Value 102,8 € 
✔ Rendimento implicito 9,8% 
✔ Rating C - SPECULATIVO 

AIM ITALIA, previsione tasso di crescita degli utili al 12 luglio 2019

AIM Italia: previsione tasso di crescita degli utili
Valutazione fondamentale al 12 luglio 2019

Tasso di crescita degli utili delle imprese dell'AIM Italia, implicito nella loro quotazione.

Dati
P/E [utile previsto dagli analisti]: 12,56 (precedente 12,69)
Ottimismo degli analisti: +12,8% (precedente +13,6%)
P/E [utile corretto]: 15,52 (precedente 15,96)
E/P [1 / 15,52]: 6,44% (precedente 6,27%)
Equity cost: 11,21% (precedente 10,92%)
Inflazione prevista: 1,87% (precedente 1,87%)

Calcoli
Tasso di crescita nominale [11,21% - 6,44%]: 4,77% (precedente 4,65%)
Tasso di crescita reale [4,77% - 1,87%]: 2,90% (precedente 2,78%)

Dati utilizzati e procedura:

1.
Per singolo titolo, l'utile per azione (Eps) previsto nei successivi 12 mesi, corretto dell'intrinseco ottimismo degli analisti finanziari.

Abbiamo utilizzato a tale fine la stima del fattore di correzione fornita mensilmente dal sito di analisi fondamentale www.azioni.ml.

2. 
Per singolo titolo, l'ultimo prezzo di mercato disponibile.

3. 
Il tasso di inflazione previsto per i prossimi 10 anni, calcolato facendo la media tra le stime fornite da Survey of Professional Forecasters (SPF), Consensus Economics e Euro Zone Barometer.

4.
E' stato utilizzato il valore mediano, invece del più comune valore medio, del rapporto prezzo - utili delle società analizzate.

Ciò consente di ottenere una stima di mercato robusta: non influenzata da singole valutazioni azionarie estreme.

Redazione Aim Italia News

Il rendimento implicito di AIM Italia sale a 11,21%

AIM Italia: tasso di rendimento implicito
Valutazione fondamentale settimanale al 12 luglio 2019

Rendimento Implicito indice AIM Italia Investable: 11,21% (+ 0,29%)
Stima aggiornata al 12-07-2019 (mediana)

Rendimento Implicito indice FTSE MIB: 9,33% (- 0,04%)
Stima aggiornata al 12-07-2019 (mediana)
Fonte: www.azioni.ml

Trend rendimento implicito indici Aim Italia Investable e FTSE Mib
Premio di rendimento AIM Italia vs MIB: 1,88% (+ 0,33%)

Spread rendimento implicito indice Aim Italia Investable meno indice FTSE Mib
Btp a 10 anni: 1,74%

Inflazione attesa: 1,87%

Rendimento implicito reale netto
Aim Italia Investable: 6,31%
Ftse Mib: 4,94%
Btp a 10 anni: -0,34%

Analisi: fondamentale
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo
Parametro: mediana
Stima: campionaria
Calcolo: al lordo di imposte e inflazione
Aggiornamento: 12 luglio 2019
Indice AIM Italia Investable: 9.190,73 (- 0,65%)
Indice FTSE AIM Italia: 8.983,30 (- 0,13%)
Indice FTSE Mib: 22.182,70 (+ 0,90%)
Elaborazione: "Aim Italia News"

N.B. Il rendimento implicito è il tasso che eguaglia il flusso futuro atteso di utili e dividendi all'attuale prezzo di mercato.

Redazione Aim Italia News

venerdì 12 luglio 2019

AIM Italia Investable Index 12-07-2019

L'AIM Italia Investable è sceso nella settimana del -0,65% 9.190,73 punti.

Logo AIM Italia InvestableIl FTSE AIM Italia è sceso nella settimana del -0,13% 8.983,30 punti.

32 titoli su 75 (43%) hanno chiuso la settimana con una variazione positiva.

I risultati migliori della settimana:
  • Sciuker Frames +14,29%
  • Digital Value +11,78%
  • Renergetica +11,23%
  • Blue Financial Communication +7,64%
  • EdiliziAcrobatica +7,60%
I risultati peggiori della settimana:
  • CdR Advance Capital -15,36%
  • DigiTouch -11,14%
  • Siti B&T Group -9,98%
  • Kolinpharma -8,71%
  • DBA Group -8,05%
L'AIM Italia Investable (AII) è un indice di mercato azionario che comprende le azioni delle società quotate all'Aim Italia coperte da un analista finanziario.

La presenza di uno o più analisti finanziari consente di attivare una modalità di investimento basata sui fondamentali delle società: l'unica adeguata ad un mercato poco liquido come l'Aim Italia.

L'indice è ricalcolato settimanalmente, alla chiusura di venerdì.

Maggiori dettagli sull'AIM Italia Investable Index.

Redazione Aim Italia News

Ftse Aim Italia 12-07-2019

Il FTSE AIM Italia scende del -0,20% 8.983,30 punti.

Ftse Aim Italia 12-07-2019
Ftse Aim Italia 12-07-2019











Il controvalore scambiato in giornata è di 7.081.559 euro.

31 titoli su 119 (26%) hanno chiuso la seduta con una variazione positiva.

I risultati migliori della giornata:
  • Kolinpharma: 17,00%
  • Costamp Group: 4,96%
  • FOPE: 4,00%
  • Ilpra: 3,74%
  • SCM SIM: 3,53%
I risultati peggiori della giornata:
  • Neurosoft: -6,78%
  • Imvest: -4,41%
  • Gibus: -4,00%
  • Casta Diva Group: -3,39%
  • Innovatec: -3,08%

Redazione Aim Italia News

Marzocchi Pompe inizia le contrattazioni all'AIM Italia il 16 luglio 2019

Marzocchi Pompe comunica che Borsa Italiana ha ammesso le sue azioni ordinarie alle negoziazioni sull'AIM Italia.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 16 luglio 2019.

L'ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di 1.538.750 azioni ordinarie collocate ad un prezzo di 5,20 euro per azione per un controvalore di 8.001.500 euro.

Il prezzo di collocamento è pari al prezzo minimo della forchetta compresa tra 5,2 e 6 euro.

1.361.000 azioni ordinarie sono state sottoscritte da investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri per un controvalore di 7.077.200 euro.

177.750 azioni ordinarie sono state sottoscritte da investitori al dettaglio, tra cui dipendenti ed ex dipendenti della società per un controvalore di 924.300 euro.

Il capitale della società post collocamento è composto da 6.538.750 azioni ordinarie senza valore nominale.

In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Marzocchi Pompe al momento dell'ammissione è pari a circa 34 mln di euro.

Il flottante è pari al 23,5% del capitale sociale della Società.

La società ha reso pubblico il documento di ammissione (182 pagine, formato pdf).

Bilancio consolidato
Principi contabili nazionali
migliaia di euro
2018 vs 2017

Ricavi
42.089 vs 38.638, +8,9%

     di cui Italia 9.450 vs 8.526, +10,8%
     di cui Estero 32.639 vs 30.112, +8,4%

Ebitda adjusted
7.515 vs 6.797, +10,6%

Flusso di cassa
10.295 vs 4.544, +126,6%

Utile netto
2.926 vs 1.955, +49,7%

Patrimonio netto
10.984 vs 12.796, -1.812

Debiti finanziari netti
19.217 vs 14.437, +4.780

Patrimonio netto per azione
2,197 euro

Utile per azione
0,585 euro

Patrimonio netto per azione post money
2,834 euro

Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative, pubblicato il Decreto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 156 del 05-07-2019) il Decreto MISE-MEF attuativo degli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative.

Lo scorso dicembre la Commissione Europea aveva sancito la conformità degli incentivi agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

Gli incentivi fiscali prevedono:
  • persone fisiche: detrazione ai fini IRPEF del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta è pari a 1 mln di euro (corrispondente a una detrazione annua massima pari a 300 mila euro).
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
  • persone giuridiche: deduzione ai fini IRES del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta pari a 1,8 mln di euro (corrispondente a una deduzione annua massima pari a 540 mila euro).
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e).

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 mln di euro per ciascuna PMI innovativa ammissibile: ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Le disposizioni del decreto attuativo si applicano in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Ad oggi sono 35 le PMI innovative quotate su AIM Italia.

Avere le proprie azioni quotate su un mercato non regolamentato, italiano o europeo, è uno dei requisiti per ottenere e mantenere la qualifica di PMI innovativa, requisito che viene meno con la quotazione su un mercato regolamentato.

L’art. 1, comma 2 lettera c) del decreto stabilisce i seguenti requisiti delle PMI Innovative ammissibili:

(i) rientrano nella definizione di PMI Innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

(ii) ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI Innovative, dopo il periodo di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

1) fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;

2) senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Di seguito il testo completo del decreto.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che, agli articoli da 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e, in particolare, il comma 8, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalita' di attuazione della misura agevolativa;

Visto l'art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297, che, nello stabilizzare, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative, ha elevato al 30 per cento l'aliquota del beneficio, tanto per la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF quanto per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES, indipendentemente dalla tipologia di start-up innovativa, e innalzato ad euro 1.000.000 il tetto massimo di investimento agevolabile per i contribuenti soggetti IRPEF;

Visto il successivo comma 67 dell'art. 1 della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si subordina l'efficacia delle disposizioni, di cui al predetto comma 66, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, e successive modificazioni, recante la disciplina delle PMI innovative e, in particolare, il comma 9 che estende alle PMI innovative gli incentivi fiscali previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Visto l'art. 1, comma 68, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, con il quale viene eliminata la differenza di trattamento in relazione all'anzianita' delle PMI innovative e viene disposta, ai fini dell'autorizzazione europea l'attuazione della misura nel rispetto degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19 del 22 gennaio 2014);

Visto l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e successive modificazioni, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 9 dello stesso art. 4 concernenti gli incentivi fiscali all'investimento in PMI innovative;

Visto il successivo comma 12-ter che subordina l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 30 gennaio 2014, rubricato «Modalita' di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016, rubricato «Modalita' di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302;

Visti gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 9 del 22 gennaio 2014);

Visti in particolare i punti 73 e 74 dei succitati orientamenti che nell'ambito del paragrafo 3.3.1, relativo alle «Misure destinate a categorie di imprese che esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria» disciplinano le «Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento del rischio superati sette anni dopo la loro prima vendita commerciale»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e a ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014);

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003);

Considerata l'opportunita' di redigere un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, atto a consolidare in un unico provvedimento le disposizioni di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dell'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

Vista la procedura di notifica adottata ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conclusasi con la decisione della Commissione europea C(2018) 8389 final del 17 dicembre 2018 che considera la misura di aiuto di Stato notificata relativa all'aiuto di Stato SA.48570 (2018/N) - Italia - Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

2. Ai fini del presente decreto:

a) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per «start-up innovative» si intendono le societa' indicate all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che:

(i) rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

(ii) ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;

2) senza limiti di eta', se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;

d) per «incubatore certificato», si intende la societa' indicata nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso
dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d);

f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d).

Art. 2

Soggetti interessati

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonche' ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in una o piu' start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

2. L'investimento agevolato puo' essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili a tali societa', come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato.

3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano:

a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;

b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:

1) imprese in difficolta' di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01);

2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;

3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;

c) alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche' alle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;

d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 3

Nozione di investimento agevolato

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e).

2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile; gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.

4. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

5. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative ammissibili non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attivita' di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Art. 4

Agevolazioni fiscali

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto.

Per i soci di societa' in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione e' determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa'.

2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza puo' essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

3. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto.

4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

5. Per le societa' e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l'eccedenza di cui al comma 4 e' ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.

L'eccedenza che non trova capienza e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole societa' fino a concorrenza del suo ammontare.

Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole societa'.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo deducibile delle societa' e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir.

6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l'eccedenza di cui al comma 4 e' ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare.

Le eccedenze generatesi presso la societa' partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

7. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Art. 5

Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all'art. 2, comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:

a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite di cui all'art. 4, comma 7, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;

b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attivita' della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonche' sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:

1. per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;

2. per un'impresa senza limiti di eta', un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), e l'entita' dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e' certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre societa' entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3.

3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative o PMI innovative ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

Art. 6

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art.3, si verifica:

a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in societa', salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2, comma 1;

d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;

e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.

2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, per il tramite delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al comma 1 deve essere verificata in capo alla stessa societa' tramite la quale si effettua l'investimento.

Qualora non sia rispettata la condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.

3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:

a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui e' stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;

b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta

(i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione,

(ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000,

(iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione,

(iv) o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta

(i) al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato.

4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo:

a) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, aumentata degli interessi legali.

Il relativo versamento e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle societa', deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' e' dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle societa' non versata per i periodi di imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 7

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria

Il Ministro dello sviluppo economico
Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-901

Farmaè inizia il roadshow per l'AIM Italia

Farmaè ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione relativa all’ammissione delle azioni ordinarie alle negoziazioni sull’Aim Italia.

La società
Farmaè, nata a Viareggio nel 2014, è il primo eRetailer di prodotti per la Salute e il Benessere in Italia, con una quota di mercato del 28%.

La società opera prevalentemente nell'eCommerce con più di 37.000 referenze in 10 diverse categorie di prodotto commercializzate.

Con un portale che nel 2018 ha raggiunto oltre 13 mln di visitatori (dai 5,5 milioni del 2016) e un tasso di conversione all’acquisto superiore alla media nazionale, Farmaè ha registrato 523 mila ordini (111 mila del 2016) da quasi 229 mila utenti attivi (67 mila nel 2016), per 2,7 mln di prodotti venduti (700 mila del 2016).

Logo di Farmaè
Logo di Farmaè
Farmaè ha definito accordi di partnership con le principali big pharma e beauty company per mirate strategie commerciali, di marketing e comunicazione.

È presente sul territorio nazionale con 7 Farmaè Store in Toscana.

Il bilancio
Farmaè ha chiuso il bilancio 2018 con 24,8 mln di euro di ricavi, registrando una crescita annua del 93,8% dal 2015, e punta ai 40 mln nel 2019.

Il collocamento
È attualmente in corso il roadshow della società.

L'Ipo avverrà interamente attraverso un aumento di capitale.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 7,5 euro e un massimo di 8,4 euro per azione, per una capitalizzazione pre-money della società compresa tra 33 e 37 mln di euro.

 L’offerta si rivolge a investitori italiani ed esteri.

Commenta Riccardo Iacometti, fondatore e ceo di Farmaè:

“Siamo di fronte a una grande opportunità di crescita, poiché la borsa ci consentirà di sostenere i nostri piani di sviluppo, raccogliendo i capitali utili a consolidare la nostra leadership di mercato.

Investimenti in logistica e nuove tecnologie, ampliamento dell’offerta prodotti, consolidamento della strategia omnicanale sono gli ambiti su cui vogliamo lavorare per incrementare il nostro vantaggio competitivo.”

giovedì 11 luglio 2019

Situazione mercati finanziari al 11 luglio 2019

Rendimento implicito nominale lordo
Aim Italia Investable: 10,92%
Ftse Mib: 9,33%
Btp a 10 anni: 1,72%

Inflazione attesa: 1,87%

Rendimento implicito reale netto
Aim Italia Investable: 6,10%
Ftse Mib: 4,94%
Btp a 10 anni: -0,36%

Fonte: elaborazione "Aim Italia News"

Ftse Aim Italia 11-07-2019

Il FTSE AIM Italia scende del -0,00% a 9.000,99 punti.

Ftse Aim Italia 11-07-2019
Ftse Aim Italia 11-07-2019











Il controvalore scambiato in giornata è di 13.668.568 euro.

35 titoli su 119 (29%) hanno chiuso la seduta con una variazione positiva.

I risultati migliori della giornata:
  • Vimi Fasteners: 7,04%
  • Expert System: 4,82%
  • Gambero Rosso: 3,57%
  • Sirio: 3,39%
  • Gruppo Green Power: 3,38%
I risultati peggiori della giornata:
  • Kolinpharma: -7,41%
  • Imvest: -4,90%
  • Costamp Group: -3,97%
  • CdR Advance Capital: -3,67%
  • MailUp Group: -2,90%

Redazione Aim Italia News

DigiTouch, Simone Ranucci Brandimarte diventa presidente operativo

Il CdA di DigiTouch, società quotata all'AIM Italia, attiva nel digital marketing, ha  conferito pieni poteri esecutivi al presidente Simone Ranucci Brandimarte, che subentra nelle deleghe operative e commerciali all'amministratore delegato Paolo Mardegan.

✅ DigiTouch 
✔ Prezzo 1,36 € 
✔ PE 12m 8,5 
✔ PB 1,31 
✔ Fair Value 1,74 € 
✔ Rendimento implicito 12,5% 
✔ Rating A - VALUE 

MailUp Group, pubblicato studio societario

Studio societario di Value Track su MailUp Group
Studio societario di
Value Track su MailUp Group
Value Track ha pubblicato uno studio societario di aggiornamento su MailUp Group (5 pagine, formato pdf).

Il fatturato previsto è di 59,4 mln di euro nel 2019 (+52,3% rispetto al 2018), 68,9 mln di euro nel 2020.

L'utile netto previsto è di 2,1 mln di euro nel 2019 (+67,3% rispetto al 2018), 3,2 mln di euro nel 2020.

L'utile per azione previsto è di 0,140 euro nel 2019 (0,084 euro nel 2018), 0,214 euro nel 2020.

Il prezzo corrente del titolo è 4,41 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 31,5 sugli utili del 2019 e 20,6 sugli utili del 2020.

Value Track non attribuisce un rating al titolo.

Il target price assegnato è di 4,40 euro (precedente 3,88), con un premio del 0% sul prezzo corrente.

La nostra valutazione è di un fair value di 3,33 euro per azione, con un rendimento implicito del 8,2%.

Il nostro rating è C - SPECULATIVO.

Redazione Aim Italia News

✅ MailUp Group 
✔ Prezzo 4,41 € 
✔ PE 12m 26,9 
✔ PB  3,89 
✔ Fair Value 3,33 € 
✔ Rendimento implicito 8,2% 
✔ Rating C - SPECULATIVO 

SG Company, pubblicato studio societario

Studio societario di Value Track su SG Company
Studio societario di
Value Track su SG Company
Value Track ha pubblicato uno studio societario di aggiornamento su SG Company (4 pagine, formato pdf).

Il fatturato previsto è di 36,4 mln di euro nel 2019 (+42,2% rispetto al 2018), 41,5 mln di euro nel 2020.

L'utile netto previsto è di 0,6 mln di euro nel 2019 (+136,2% rispetto al 2018), 1,6 mln di euro nel 2020.

L'utile per azione previsto è di 0,052 euro nel 2019 (0,022 euro nel 2018), 0,139 euro nel 2020.

Il prezzo corrente del titolo è 1,76 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 33,8 sugli utili del 2019 e 12,7 sugli utili del 2020.

Value Track non attribuisce un rating al titolo.

Il target price assegnato è di 2,5 euro (invariato), con un premio del 42% sul prezzo corrente.

La nostra valutazione è di un fair value di 1,77 euro per azione, con un rendimento implicito del 10,8%.

Il nostro rating è B1 - GROWTH.

Redazione Aim Italia News

✅ SG Company 
✔ Prezzo 1,76 € 
✔ PE 12m 16,6 
✔ PB  3,56 
✔ Fair Value 1,77 € 
✔ Rendimento implicito 10,8% 
✔ Rating B1 - GROWTH 

Industrial Stars of Italy 3: l'assemblea approva la business combination

Di è riunita oggi l'assemblea degli azionisti di Industrial Stars of Italy 3, spac quotata all'AIM Italia.

Gli azionisti hanno approvato all'unanimità la fusione con Salcef Group SpA, con la presenza del 46,9% del capitale sociale ordinario.

A norma dello statuto la delibera è soggetta alla condizione risolutiva dell’esercizio del recesso da parte di tanti soci che comporti per la società un esborso netto complessivo pari ad almeno il 30% delle somme depositate sul conto corrente vincolato della società alla data della approvazione assembleare.

Anche l’assemblea di Salcef Group, tenutasi il 10 luglio 2019, ha approvato all’unanimità il progetto di fusione, la proposta di aumento di capitale funzionale alla fusione, la proposta di emissione di warrant e la proposta di conversione di azioni ordinarie in performance shares.

Bio-on: North Sails sceglie le creme solari MyKAI

Bio-on, società quotata all'AIM e attiva nel settore delle bioplastiche PHAs e della nuova chimica verde, comunica che da oggi MyKAI, la linea di creme solari nata dall'alleanza tra Bio-on e Unilever, è in vendita anche presso i negozi North Sails, produttore di attrezzature e abbigliamento per barche a vela.

I solari MyKAI sono privi di microplastiche e la loro formulazione è arricchita da un sistema filtrante "amico del mare" a base di filtri 100% minerali e un SPF (Sun Protection Factor) booster.

L'SPF booster di MyKAI è basato sulla micropolvere polimerica MinervPHB Riviera frutto della ricerca Bio-on..

Il biopolimero sintetizzato da Bio-on è 100% naturale, 100% biodegradabile, 100% biocompatibile, certificato Cosmos e Natrue e GMO free.

Afferma Elisa Riva, head of marketing di North Sails

"Lo spazio North Sails è una casa perfetta per MyKAI.

Dobbiamo impegnarci per salvare con azioni concrete i nostri mari.

Per questo motivo offriamo prodotti Ocean-friendly all'interno dei nostri negozi al fine di sensibilizzare il nostro consumatore finale e proporre dei prodotti che soddisfino una nuova richiesta di mercato, soprattutto dei più giovani".

Il lancio di MyKAI rientra nel progetto di Bio-on "Cosmetics save the ocean", per pensare al mondo della cosmesi in chiave sostenibile.

✅ Bio-on 
✔ Prezzo 56,7 € 
✔ PE 12m 74,9 
✔ PB 15,94 
✔ Fair Value 47,6 € 
✔ Rendimento implicito 9,5% 
✔ Rating B1 - GROWTH 

Grifal, brevetto USA per Mondaplen 2.0

Grifal, società quotata all'AIM Italia, che opera nel packaging industriale, comunica che l'Ufficio Brevetti USA ha concesso il brevetto per gli Stati Uniti della versione 2.0 della tecnologia Mondaplen.

Con la tecnologia Mondaplen si realizzano protezioni per imballaggio dalle performance eccezionali utilizzando polietilene espanso (riciclabile al 100%).

Fin dal 2003 Mondaplen rappresenta un importante successo commerciale.

Con questo prodotto ondulato Grifal ha iniziato a ridurre la plastica negli imballaggi anticipando l’attuale sensibilità del mercato ai temi dell’ecosostenibilità.

La versione 2.0 di questa tecnologia riduce ulteriormente il consumo di materia prima a fronte di miglioramenti qualitativi ed efficientamenti produttivi.

Sempre con la tecnologia Mondaplen si producono le pannellature per la correzione acustica degli ambienti in feltro riciclato ondulato di alto valore estetico, vendute in tutto il mondo dalla società olandese collegata Buxkin bv.

Il Brevetto USA rappresenta un miglioramento importante degli asset tecnologici aziendali.

Grazie ad esso Grifal potrà meglio valorizzare le sue tecnologie e gli investimenti effettuati in R&D anche attraverso la distribuzione controllata delle macchine brevettate.

✅ Grifal 
✔ Prezzo 4,41 € 
✔ PE 12m 43,3 
✔ PB 5,46 
✔ Fair Value 3,59 € 
✔ Rendimento implicito 9,6% 
✔ Rating B2 - GROWTH 

Pattern ha presentato domanda di ammissione all'AIM Italia

Pattern, società di progettazione e modellistica della moda, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia.

La società
Fondata nel 2000 da Fulvio Botto e Francesco Martorella, entrambi con un passato da modellisti presso le più importanti case di moda.

La società opera nel campo della progettazione delle prime linee per le collezioni dei brand di alta moda.

Dal 2014 gestisce il brand in house di urbanwear Esemplare.

Dati di bilancio
Pattern ha chiuso il 2018 con ricavi pro-forma pari a 43,8 mln di euro, di cui il 75% realizzato nel mercato moda uomo e il 25% in quello donna.

La crescita dei ricavi, di +43,4% rispetto ai 30,2 mln di euro dell’anno precedente, è stata realizzata grazie a una importante crescita organica, pari al 24,7% e alla positiva conclusione dell’acquisizione dell’azienda Roscini, specialist nella progettazione delle collezioni donna.

L'ebitda pro-forma 2018 è pari a 5,4 mln di euro.

L'utile netto pro-forma si attesta a 3,5 mln di euro, più che triplicando il risultato 2017, che si attestava a 1 mln di euro.

Nel 2018 la cassa netta è di 4,0 mln di euro, grazie all’importante generazione di cash flow annuo.

Impegno ambientale
Dal 2015 la società pubblica un bilancio annuale di sostenibilità.

Nel 2018 Pattern ha lanciato il progettoFrom Red to Green Carpet”, il cui obiettivo è rendere l’azienda sostenibile e a impatto zero sull’ambiente entro il 2023.

Luca Sburlati, ceo di Pattern
Luca Sburlati, ceo di Pattern
Ha dichiarato Luca Sburlati, ceo della società:.

«La quotazione è per noi solo l’inizio di un processo.

Spero che tale passo possa essere d’esempio e stimolare altre piccole e medie realtà italiane a muoversi in questo senso.

L’abbigliamento di lusso Made in Italy ha un ruolo sempre più predominante sullo scenario internazionale.

Abbiamo tutte le possibilità per competere e supportare le maison straniere.

Sogno di dare vita a un polo italiano di progettazione».

Pattern è assistita da CFO Sim in qualità di Nominated Adviser e Joint Bookrunner e da Banca Imi, in qualità di Global Coordinator, Specialist e Joint Bookrunner,

Marzocchi Pompe ha presentato domanda di ammissione all'AIM Italia

Marzocchi Pompe ha comunicato di aver presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione funzionale alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'AIM Italia.

Marzocchi Pompe è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi a elevate prestazioni, che trovano applicazione in vari campi: industriale, mobile ed automotive.

Paolo Marzocchi, presidente di Marzocchi Pompe
Paolo Marzocchi,
presidente di Marzocchi Pompe
Ha commentato Paolo Marzocchi, presidente di Marzocchi Pompe:

"La quotazione sul mercato AIM Italia ci permetterà di poter disporre di importanti risorse per potenziare e migliorare la nostra capacità produttiva.

Ci consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo ed il lancio di nuovi prodotti, alcuni dei quali già in fase avanzata di studio, e quindi di ampliare ulteriormente l'offerta verso i nostri clienti, sia attuali che potenziali.

Il nostro obiettivo è infatti di aumentare la nostra penetrazione sul mercato, sia in Italia che all'estero",

mercoledì 10 luglio 2019

Situazione mercati finanziari al 10 luglio 2019

Rendimento implicito nominale lordo
Aim Italia Investable: 10,92%
Ftse Mib: 9,36%
Btp a 10 anni: 1,73%

Inflazione attesa: 1,87%

Rendimento implicito reale netto
Aim Italia Investable: 6,10%
Ftse Mib: 4,96%
Btp a 10 anni: -0,34%

Fonte: elaborazione "Aim Italia News"

Ftse Aim Italia 10-07-2019

Il FTSE AIM Italia scende del -0,39% 9.001,14 punti.

Ftse Aim Italia 10-07-2019
Ftse Aim Italia 10-07-2019











Il controvalore scambiato in giornata è di 13.119.571 euro.

39 titoli su 119 (33%) hanno chiuso la seduta con una variazione positiva.

I risultati migliori della giornata:
  • Neurosoft: 15,13%
  • Imvest: 9,16%
  • Officina Stellare: 6,50%
  • MailUp Group: 6,15%
  • Illa: 5,96%
I risultati peggiori della giornata:
  • CdR Advance Capital: -10,66%
  • Vimi Fasteners: -8,58%
  • SCM SIM: -7,82%
  • Finlogic: -6,35%
  • Kolinpharma: -6,14%

Redazione Aim Italia News

CdR Advance Capital: liquidazione coatta amministrativa di Advance SIM SPA

CdR Advance Capital, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore delle special situation aziendali concentrandosi nelle attività distressed, comunica che in data odierna Borgosesia SpA e CdR Advance Capital SpA, hanno preso atto dell'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Advance SIM SPA.

La partecipazione in Advance SIM è compresa tra le attività oggetto della programmata scissione parziale del patrimonio di CdR Advance Capital a favore di Borgosesia, per un valore complessivo, al 31 dicembre 2018, di 2,1 mln di euro.

Le società hanno ritenuto di interrompere il processo volto all’espressione del giudizio di equivalenza (ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti) sul documento informativo di scissione a suo tempo predisposto.

Questo per la necessità di effettuare una valutazione puntuale degli effetti discendenti da quanto accaduto, incluso l’accertamento del permanere dei requisiti di onorabilità in capo ad alcuni componenti degli organi sociali di entrambe le società.

Terminata tale attività, le società intendono riattivare, ragionevolmente al termine della pausa estiva, il processo così interrotto.

Advance SIM
La Banca d'Italia ha nominato gli organi liquidatori di Advance SIM, che ora gestiscono la società.

L'avvocato Luca Maria Blasi, è commissario liquidatore, Enrico Ajello, Emanuele Cusa e Federico Loda, sono i componenti del Comitato di sorveglianza.

✅ CdR Advance Capital 
✔ Prezzo 0,545 € 
✔ PE 12m 6,9 
✔ PB 0,61 
✔ Fair Value 0,993 € 
✔ Rendimento implicito 14,1% 
✔ Rating B1 - GROWTH 

MailUp Group, nel 1° semestre 2019 il fatturato aumenta del 58%

MailUp Group, società quotata all'AIM Italia, attiva nel campo delle marketing technologies, ha annunciato il fatturato consolidato del primo semestre 2019, sia a livello di gruppo che a livello di business unit.

I dati consolidati, non sottoposti a revisione, mostrano ricavi per 29.347 mln di euro, con una crescita del +57,9% rispetto ai 18,584 mln di euro del primo semestre 2018.

✅ MailUp Group 
✔ Prezzo 4,30 € 
✔ PE 12m 28,2 
✔ PB 3,81 
✔ Fair Value 3,27 € 
✔ Rendimento implicito 8,1% 
✔ Rating C - SPECULATIVO 

Orsero condannata per evasione fiscale: 1.580.950 euro più spese, interessi e danni

Orsero, società quotata all'AIM Italia, che opera nell'importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha ricevuto dalla controllata Simba SpA informativa circa gli esiti sfavorevoli di un contenzioso risalente al 2001.

Nonostante gli esiti positivi delle precedenti pronunce, la Corte d’Appello di Venezia ha emesso sentenza di condanna al pagamento in favore del MEF e dell’Agenzia delle Dogane di una provvisionale di 1.580.950 euro in solido con un terzo, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese processuali che risultano non ancora definiti alla data odierna.

La quantificazione del relativo danno in favore del MEF, dell’Agenzia delle Dogane e della Commissione dell’Unione Europea sarà eventualmente da liquidarsi a seguito di separato giudizio civile.

Sono in corso gli opportuni approfondimenti e la valutazione delle possibili azioni da intraprendere avverso la decisione della Corte d’Appello di Venezia.

Di seguito pubblichiamo un estratto del Documento di Ammissione all'AIM Italia del 11 novembre 2016:

3.2.17 Contenziosi rilevanti

Contenzioso riguardante Simba avente origine da procedimenti penali per presunte fattispecie di contrabbando

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza del marzo 2001, la Procura di Verona ha avviato indagini nei confronti di numerose imprese importatrici di banane, tra cui Simba, ipotizzando che alcune operazioni di vendita di banane configurassero una condotta illecita in base alla disciplina comunitaria allora vigente, e abrogata alla Data del Documento Informativo, relativa a un’organizzazione comune del mercato delle banane (O.C.M.), che stabiliva un contingente di banane provenienti da determinate origini, e allocava i certificati di importazione a dazio agevolato tra diverse tipologie di imprese.

L'ammontare dei dazi e dell'IVA asseritamente evasi allora contestato a Simba ammontava a circa Euro 3.900.000.

A seguito di rinvio a giudizio chiesto dalla Procura di Verona, con sentenza del 21 dicembre 2005, il Tribunale di Verona ha assolto Raffaello e Raffaella Orsero, rispettivamente in qualità di rappresentante legale e di Amministratore Delegato di SIMBA all’epoca dei fatti.

Detta sentenza è stata impugnata da parte dell'Avvocatura dello Stato unicamente per le parti civili dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, la quale, con sentenza 24 novembre 2011, ha interamente confermato le statuizioni del Tribunale e respinto l'impugnazione.

Avverso detta decisione, l'Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso per Cassazione.

Previa rimessione alla Corte di Giustizia, che si è pronunciata con sentenza n. C-607/2016 del 9 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha definito il giudizio con sentenza n. 35575 del 29 agosto 2016, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia e rinviando ad altra sezione della medesima Corte al fine di compiere una rivalutazione dei fatti di causa e nell'ottica di riverificare se

i) le condotte ascritte agli imputati siano legittime o configurino abuso del diritto, ipotesi che comporterebbero il rigetto delle pretese di parte civile avverse a SIMBA; o

ii) le condotte siano invece illecite, con conseguente diritto della parte civile al risarcimento del danno.

Ove la causa fosse riassunta da parte dell'Avvocatura dello Stato, l'esito del contenzioso non è prevedibile.

In particolare, ove si verificasse l'ipotesi sub ii), il giudizio potrebbe subire notevoli complicazioni in punto di quantificazione del danno, trattandosi di domanda che, alla Data del Documento Informativo, non risulta ancora istruita da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Contenzioso doganale riguardante Simba originato dalle medesime tipologie di importazione di banane

Le medesime operazioni oggetto del contenzioso sopra descritto sono sfociate nel corso del 2009 in avvisi di rettifica di dazi doganali e correlati inviti al pagamento da parte dell'Agenzia delle Dogane di Savona, la quale ha contestato a Simba l'evasione dei dazi e dell'IVA asseritamente dovuti in relazione ad operazioni effettuate dal 1997 al 2000.

Più precisamente, l'Agenzia delle Dogane ha richiesto a Simba il pagamento di un importo pari a Euro 5.010.335,79 a titolo di dazi doganali e di IVA, oltre interessi e accessori.

Simba ha impugnato i suddetti inviti al pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona, che ha accolto tutti i ricorsi presentati da Simba e annullato gli inviti al pagamento.

L'Agenzia delle Dogane di Savona ha proposto separati appelli avverso le menzionate pronunce.

All'esito dei procedimenti di appello, la Commissione Tributaria Regionale di Genova ha pronunciato due distinte sentenze:

i) la sentenza n. 118 del 31 ottobre 2012, con cui ha respinto parte degli appelli proposti dall'Agenzia delle Dogane di Savona per intervenuto decorso del termine di prescrizione triennale;

ii) la sentenza n. 160 del 26 novembre 2013, con cui la Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto i rimanenti appelli dell'Agenzia delle Dogane, confermando la validità di alcuni degli inviti al pagamento notificati a Simba per Euro 230.262,52, oltre a interessi e accessori, per i quali ha negato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione triennale e che Simba ha provveduto a saldare.

L'Agenzia delle Dogane, in data 3 maggio 2013, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 118 del 31 ottobre 2012 e alla Data del Documento Informativo si è in attesa che venga fissata l'udienza di discussione.

Inoltre, Simba ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 160 del 26 novembre 2013 ed è in attesa che venga fissata udienza di discussione.

✅ Orsero 
✔ Prezzo 8,00 € 
✔ PE 12m 9,4 
✔ PB 0,89 
✔ Fair Value 8,50 € 
✔ Rendimento implicito 11,6% 
✔ Rating B2 - GROWTH 

Solutions Capital Management SIM, arranger nell'acquisizione del 8% di Eurotech

Solutions Capital Management SIM, società quotata all'AIM Italia, che si occupa di intermediazione mobiliare, gestione di portafogli e consulenza d'investimento, ha coordinato in qualità di arranger l’acquisizione fuori mercato da parte di Emera Srl dell’8,017% Eurotech SpA, per un importo di circa 15 mln di euro.

Eurotech è una società multinazionale quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana e specializzata nella progettazione e realizzazione di schede e moduli embedded, edge computer, HPEC e soluzioni per l’internet of things.

Con l’acquisto della partecipazione, Emera, holding di partecipazioni, diventa il secondo azionista di Eurotech dopo Leonardo SpA.

L’operazione, costituita nell’ambito di un club deal che raccoglie al proprio interno figure imprenditoriali di spicco, tra cui Aldo e Beppe Fumagalli (già proprietari del Gruppo Candy Hoover) e i gruppi Bluenergy e Mitica, ha un lock-up di 3 anni.

 Ha commentato Antonello Sanna, amministratore delegato di SCM SIM:

“L’acquisizione della partecipazione rilevante di una importante e innovativa azienda italiana come Eurotech si inserisce nella nostra strategia di individuare per i nostri clienti opportunità interessanti su  aziende ad alto potenziale di crescita.

Come analoghe operazioni di club deal recentemente avviate con successo, ricordo Dronus, Wishraiser e Zakeke, di cui siamo stati promotori in qualità di arranger, anche in questo caso si tratta di un investimento di medio lungo periodo, volto a valorizzare il prevedibile scale-up della società target”.

✅ SCM SIM 
✔ Prezzo 3,46 € 
✔ PE 12m 172,1 
✔ PB 2,24 
✔ Fair Value 3,87 € 
✔ Rendimento implicito 10,5% 
✔ Rating B2 - GROWTH 

Mondo Tv Suisse, intesa preliminare per nuova serie animata

Mondo Tv Suisse (appartenente al gruppo Mondo TV), società quotata sull’AIM Italia, che opera nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate, ha raggiunto un’intesa preliminare con Vooz, primaria società coreana di contenuti e marketing, per la produzione della terza stagione della serie animata di genere comedy basata sulla property denominata “GooDoil Family”.

GooDoil Family, stagione 2
GooDoil Family, stagione 2
La serie sarà costituita da 78 episodi di 7 minuti ciascuno e sarà prodotta in 3D CGI.

L’intesa fissa i punti principali della collaborazione tra le parti, sia in merito alla produzione che alla distribuzione della serie.

Mondo TV Suisse si occuperà della produzione della animazione, di parte della pre-produzione e della post-produzione e della distribuzione audiovisiva in Europa, Medio Oriente e Africa e della distribuzione del licensing e merchandising in Sud Europa, Russia e CIS.

L’intesa preliminare rinvia inoltre a un successivo contratto più strutturato, da perfezionarsi tentativamente entro 120 giorni, che sarà oggetto di ulteriori negoziazioni e approfondimenti e che sarà assoggettato all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Vooz.

Matteo Corradi, amministratore delegato della capogruppo Mondo TV, afferma:

"Siamo felici di poter collaborare con Vooz, società coreana di primo livello già famosa per aver prodotto le serie di successo basate sulla property Pukka, su questo nuovo programma rivolto al pubblico pre-scolare che arricchirà il nostro portfolio".

✅ Mondo Tv Suisse 
✔ Prezzo 0,818 € 
✔ PE 12m 23,9 

EdiliziAcrobatica, nel 1° semestre 2019 fatturato in crescita del 54%

EdiliziAcrobatica, società quotata all'AIM Italia e all'Euronext Growth di Parigi, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, conferma nel 1° semestre 2019 il trend di crescita.

Valore del venduto consolidato, 1° semestre
mln di euro
2019 vs 2018

31,2 vs 20,3, +53,7%

Sedi operative
77 vs 70, +7

     Sedi dirette 44 vs 39, +5
     Sedi in franchising 33 vs 31, +2

✅ EdiliziAcrobatica 
✔ Prezzo 6,00 € 
✔ PE 12m 16,5 
✔ PB 3,89 
✔ Fair Value 5,74 € 
✔ Rendimento implicito 11,5% 
✔ Rating B1 - GROWTH