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giovedì 24 febbraio 2022

AssoNEXT chiede l'estensione del beneficio fiscale "DL energia" anche per le azioni EGM

AssoNEXT, l'associazione di categoria delle società quotate su Euronext Growth Milan, ha scritto una lettera aperta al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, al ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

Nella lettera si fa riferimento all'approvazione del cosiddetto DL energia, che ha riproposto le agevolazioni fiscali (di cui agli all'art. 5 della L. 448/2001) in merito alla rivalutazione partecipazioni così da consentire, anche per il 2022, a persone fisiche di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2022, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso.

AssoNEXT chiede di includere nelle partecipazioni soggette al beneficio fiscale anche le azioni o altri strumenti finanziari emessi da società ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione come Euronext Growth Milan, di cui sono titolari persone fisiche.

AssoNEXT ha avanzato la suddetta richiesta per fugare ogni dubbio circa l'applicabilità della disciplina di favore a tali emittenti i cui soci fondatori, secondo una recente Circolare dell'Agenzia dell’Entrate (Circolare 1/E/2021 del 22 gennaio 2021), non possono più accedere alla rivalutazione delle partecipazioni. 

La lettera, firmata dal presidente Giovanni Natali e dalla vicepresidente Anna Lambiase, evidenzia che:

"L'economia è in momento critico e occorre fare chiarezza per evitare ingiustificate e gravi penalizzazioni per i soci fondatori delle PMI che hanno deciso accedere al mercato dei capitali al fine di assicurare alla propria impresa una robusta fonte complementare di finanziamento per la crescita.

La posizione della Agenzia delle Entrate penalizza ingiustamente il mercato dei capitali rispetto al mercato del private equity, il che comporta una serie di non trascurabili costi sociali, tra cui il più rilevante è la mancata democratizzazione della creazione di valore. 

Le PMI vanno incoraggiate verso la quotazione al fine di ampliare quanto più possibile la platea degli investitori. 

Le PMI debbono poter scegliere quale strada percorrere per sostenere la crescita senza penalizzazioni fiscali qualora optino per i mercati alternativi per le PMI."

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.

venerdì 24 gennaio 2020

IR Top Consulting stima l'impatto dei PIR sull'AIM Italia

Il Sole 24 ore ha pubblicato un articolo di approfondimento, a firma di Lucilla Incorvati, sull effetto dei PIR 3.0 sull'AIM Italia nel 2020, basato su stime e previsioni fatte da IR Top Consulting.

mercoledì 27 novembre 2019

Dal 1° gennaio 2020 ripartono i PIR (senza il Venture Capital)

La Commissione Finanze della Camera ha approvato all’unanimità un emendamento che modifica la nuova disciplina dei PIR a lungo termine introducendo, per i PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di investire il 5% del 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice Ftse Mib e Ftse Mid della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

L'emendamento, che prevede altresì che casse previdenziali e fondi di investimento possano detenere più di un PIR nel limite del 10% del patrimonio e non prevede obblighi di investimento in quote o azioni di fondi per il venture capital o di fondi di fondi per il venture capital, darà nuovo slancio alla raccolta di capitali privati da indirizzare all’investimento nell’economia reale e in particolare nelle PMI quotate e quotande su AIM Italia.

Anna Lambiase, fondatore e ceo di IR Top Consulting
Anna Lambiase,
fondatore e ceo di
IR Top Consulting
Commenta Anna Lambiase, fondatore e ceo di IR Top Consulting:

“Le nuove regole per la composizione del portafoglio dei PIR daranno un forte contributo alla quotazione in Borsa di piccole e medie imprese italiane volta a finanziare progetti di sviluppo.

L’afflusso di nuovi capitali privati a sostegno dell’economia reale, unitamente all’incentivo alla quotazione nella forma del credito d’imposta sul 50% dei costi di IPO, rappresentano per il 2020 le basi di un ulteriore sviluppo per il mercato AIM Italia”.

Secondo l’Osservatorio AIM di IR Top Consulting, AIM Italia conta complessivamente 134 società con un giro d’affari nel 2018 pari a 6,3 mld di euro, una capitalizzazione di 6,9 mld di euro e una raccolta di capitali in IPO pari a 3,8 mld di euro, di cui, in media, il 93% proveniente da nuova emissione di titoli.

La raccolta è pari a 4,5 mld di euro includendo le operazioni sul secondario.

Nel 2019 il mercato azionario delle PMI conta 32 ammissioni, di cui 28 nuove IPO e 4 ammissioni post business Combination, in linea con il 2018 (26 IPO e 5 ammissioni).

La capitalizzazione totale delle 28 nuove società è pari a 1,1 mld di euro.

Le 28 nuove IPO hanno raccolto 187 mln di euro, di cui 30 mln di euro derivanti da 1 Spac (Gear 1).

La raccolta media delle IPO nel 2019 è stata di 5,8 mln di euro, il fatturato medio di 21 mln di euro e il flottante del 23%.

Le operazioni di IPO sono state principalmente effettuate con l’obiettivo di rafforzare l’attività di ricerca e sviluppo, consolidare l’espansione sui mercati internazionali e per incrementare la capacità produttiva.

Nel 2019 il mercato italiano rappresenta, con 37 ammissioni di cui 32 su AIM e 5 su MTA, il secondo mercato dopo UK, con una quota del 20% a livello Europeo.

In particolare AIM Italia è il primo mercato non regolamentato come numero di IPO in Europa.

Testo completo dell’emendamento sui Pir approvato

Art. 13-bis: Modifiche alla disciplina dei PIR

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1o gennaio 2020, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;

la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti di cui al periodo precedente non si applica il comma 112, primo periodo.»

b) al comma 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti di cui al periodo precedente non si applica il comma 112, primo periodo.»

4. Per quanto non espressamente previsto nei commi 1, 2 e 3, si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.

5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

venerdì 12 luglio 2019

Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative, pubblicato il Decreto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 156 del 05-07-2019) il Decreto MISE-MEF attuativo degli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative.

Lo scorso dicembre la Commissione Europea aveva sancito la conformità degli incentivi agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

Gli incentivi fiscali prevedono:
  • persone fisiche: detrazione ai fini IRPEF del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta è pari a 1 mln di euro (corrispondente a una detrazione annua massima pari a 300 mila euro).
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
  • persone giuridiche: deduzione ai fini IRES del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta pari a 1,8 mln di euro (corrispondente a una deduzione annua massima pari a 540 mila euro).
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e).

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 mln di euro per ciascuna PMI innovativa ammissibile: ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Le disposizioni del decreto attuativo si applicano in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Ad oggi sono 35 le PMI innovative quotate su AIM Italia.

Avere le proprie azioni quotate su un mercato non regolamentato, italiano o europeo, è uno dei requisiti per ottenere e mantenere la qualifica di PMI innovativa, requisito che viene meno con la quotazione su un mercato regolamentato.

L’art. 1, comma 2 lettera c) del decreto stabilisce i seguenti requisiti delle PMI Innovative ammissibili:

(i) rientrano nella definizione di PMI Innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

(ii) ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI Innovative, dopo il periodo di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

1) fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;

2) senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Di seguito il testo completo del decreto.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che, agli articoli da 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e, in particolare, il comma 8, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalita' di attuazione della misura agevolativa;

Visto l'art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016, n. 297, che, nello stabilizzare, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative, ha elevato al 30 per cento l'aliquota del beneficio, tanto per la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF quanto per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES, indipendentemente dalla tipologia di start-up innovativa, e innalzato ad euro 1.000.000 il tetto massimo di investimento agevolabile per i contribuenti soggetti IRPEF;

Visto il successivo comma 67 dell'art. 1 della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si subordina l'efficacia delle disposizioni, di cui al predetto comma 66, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, e successive modificazioni, recante la disciplina delle PMI innovative e, in particolare, il comma 9 che estende alle PMI innovative gli incentivi fiscali previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Visto l'art. 1, comma 68, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, con il quale viene eliminata la differenza di trattamento in relazione all'anzianita' delle PMI innovative e viene disposta, ai fini dell'autorizzazione europea l'attuazione della misura nel rispetto degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19 del 22 gennaio 2014);

Visto l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e successive modificazioni, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 9 dello stesso art. 4 concernenti gli incentivi fiscali all'investimento in PMI innovative;

Visto il successivo comma 12-ter che subordina l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 30 gennaio 2014, rubricato «Modalita' di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016, rubricato «Modalita' di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302;

Visti gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 9 del 22 gennaio 2014);

Visti in particolare i punti 73 e 74 dei succitati orientamenti che nell'ambito del paragrafo 3.3.1, relativo alle «Misure destinate a categorie di imprese che esulano dal campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria» disciplinano le «Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il finanziamento del rischio superati sette anni dopo la loro prima vendita commerciale»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e a ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014);

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003);

Considerata l'opportunita' di redigere un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, atto a consolidare in un unico provvedimento le disposizioni di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dell'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

Vista la procedura di notifica adottata ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conclusasi con la decisione della Commissione europea C(2018) 8389 final del 17 dicembre 2018 che considera la misura di aiuto di Stato notificata relativa all'aiuto di Stato SA.48570 (2018/N) - Italia - Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

2. Ai fini del presente decreto:

a) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per «start-up innovative» si intendono le societa' indicate all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che:

(i) rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

(ii) ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;

2) senza limiti di eta', se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;

d) per «incubatore certificato», si intende la societa' indicata nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso
dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d);

f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d).

Art. 2

Soggetti interessati

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonche' ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in una o piu' start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

2. L'investimento agevolato puo' essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili a tali societa', come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato.

3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano:

a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;

b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:

1) imprese in difficolta' di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01);

2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;

3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;

c) alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche' alle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;

d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 3

Nozione di investimento agevolato

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e).

2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile; gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.

4. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

5. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative ammissibili non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attivita' di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Art. 4

Agevolazioni fiscali

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto.

Per i soci di societa' in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione e' determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa'.

2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza puo' essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

3. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto.

4. Qualora la deduzione di cui al comma 3 sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

5. Per le societa' e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l'eccedenza di cui al comma 4 e' ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.

L'eccedenza che non trova capienza e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole societa' fino a concorrenza del suo ammontare.

Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole societa'.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo deducibile delle societa' e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir.

6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l'eccedenza di cui al comma 4 e' ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare.

Le eccedenze generatesi presso la societa' partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

7. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Art. 5

Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all'art. 2, comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:

a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite di cui all'art. 4, comma 7, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;

b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attivita' della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonche' sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:

1. per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;

2. per un'impresa senza limiti di eta', un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), e l'entita' dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e' certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre societa' entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3.

3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative o PMI innovative ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

Art. 6

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art.3, si verifica:

a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in societa', salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2, comma 1;

d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;

e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.

2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, per il tramite delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al comma 1 deve essere verificata in capo alla stessa societa' tramite la quale si effettua l'investimento.

Qualora non sia rispettata la condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.

3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:

a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui e' stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;

b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta

(i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione,

(ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000,

(iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione,

(iv) o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta

(i) al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato.

4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo:

a) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, aumentata degli interessi legali.

Il relativo versamento e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle societa', deve incrementare il reddito imponibile di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' e' dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle societa' non versata per i periodi di imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 7

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2019

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria

Il Ministro dello sviluppo economico
Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-901

giovedì 9 maggio 2019

Testo completo del Decreto Attuativo sui nuovi PIR, approvati dalla Legge di Bilancio 2019

DECRETO 30 aprile 2019.

Disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina gli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, di cui all’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Visto, in particolare, il comma 214 del medesimo art. 1 che prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il successivo comma 215 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 211 a 214;

Visto l’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, che disciplina i piani di risparmio a lungo termine;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il regolamento della Commissione 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e che si applica fino al 31 dicembre 2020;

Visto, in particolare, l’art. 21 del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti al finanziamento del rischio;  Visto il successivo art. 23, paragrafo 2, ultimo periodo, del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI concessi nella forma di incentivi fiscali a investitori privati dipendenti che sono persone fisiche;

Visto l’allegato I al medesimo regolamento n. 651/2014/UE che contiene la definizione di PMI;

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Visto l’art. 4, paragrafo 1, numeri 21) e 22), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva n. 2002/92/CE e la direttiva n. 2011/61/UE, concernenti le definizioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di negoziazione;

 Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «piccola o media impresa (PMI)»: l’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell’allegato I, art. 2, paragrafo 1, al regolamento n. 651/2014/UE;

b) «PMI non quotata»: la PMI, le cui azioni o quote, al momento dell’investimento, non sono negoziate in un mercato regolamentato di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE;

c) «PMI ammissibile»: la PMI non quotata, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che non ha ricevuto risorse finanziarie per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni di euro a titolo di aiuto al finanziamento del rischio in conformità all’art. 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE e che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

i) non ha operato in alcun mercato;

ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;

iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni;

d) «sistema multilaterale di negoziazione»: il sistema multilaterale di negoziazione di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 22), della direttiva n. 2014/65/UE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI di cui al citato allegato I al regolamento n. 651/2014/UE;

e) «fondo per il venture capital »: l’organismo di investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che destina almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI ammissibili;

f) «fondo di fondi per il venture capital »: l’organismo di investimento collettivo del risparmio, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, che destina l’intero patrimonio raccolto all’investimento in quote o azioni di fondi per il venture capital di cui alla precedente lettera e) ;

g) «investimenti per il finanziamento del rischio»: gli investimenti in equity e quasi-equity;

h) «investimento in equity »: il conferimento di capitale a un’impresa quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell’impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi;

i) «investimento in quasi-equity »: un tipo di finanziamento che si colloca tra e quity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango ( senior ) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario ( common equity ), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e convertibile in equity o come capitale privilegiato ( preferred equity );

l) «investitore privato indipendente»: l’investitore privato che non è azionista dell’impresa ammissibile in cui investe;

m) «investimenti ulteriori»: gli investimenti supplementari per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

n) «impresa collegata»: le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

i) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

ii) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

iii) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

iv) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa che controlla da sola, in virtù di un Accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Art. 2.
Aiuti alle PMI erogati tramite sistemi multilaterali di negoziazione e fondi per il venture capital

1. La quota del 70 per cento del valore complessivo del piano di risparmio a lungo termine, disciplinato dall’art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituito dall’investitore privato indipendente, deve essere investita:

a) per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili;

b) per almeno il 5 per cento in quote o azioni di fondi per il venture capital , o di fondi di fondi per il venture capital.

2. Al fine del computo della quota del 5 per cento del valore complessivo degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili, e della quota del 70 per cento dei capitali raccolti dai fondi per il venture capital , si considerano ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity .

Art. 3.
Limite agli aiuti per il finanziamento del rischio

1. Ciascuna PMI emittente gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e ciascuna PMI i cui strumenti finanziari sono oggetto di investimento da parte dei fondi per il venture capital non può ricevere un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.

Art. 4.
Condizioni per l’accesso all’aiuto

1. I soggetti indicati al comma 101 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali sono costituiti i piani di risparmio a lungo termine di cui al presente decreto, devono acquisire, dalle PMI emittenti gli strumenti finanziari detenuti nei piani, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti che la medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 deve risultare, altresì, che la PMI, al momento dell’investimento iniziale:

a) non è quotata;

b) soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) non ha operato in alcun mercato;

ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;

iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni.

3. È possibile effettuare investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al comma 2, lettera b) , punto ii) , se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non è superato l’importo di cui al comma 1;

b) il piano aziendale lo prevede;

c) l’impresa non è diventata collegata di un’altra impresa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera n) , a meno che la nuova impresa risultante sia una PMI.

4. Ai fini del presente articolo i soggetti di cui al comma 1 devono acquisire, al momento dell’investimento iniziale, il piano aziendale della PMI oggetto di investimento e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e c).

5. È possibile acquistare quote o azioni di una PMI non quotata da un investitore precedente solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell’ammontare complessivo dell’investimento.

Art. 5.
Condizioni per l’accesso all’aiuto tramite fondi per il venture capital

1. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi per il venture capital , i soggetti indicati al comma 101 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presso i quali sono costituiti i piani di risparmio a lungo termine di cui al presente decreto, devono acquisire, dagli stessi fondi per il venture capital , una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Per gli investimenti in quote o azioni di fondi di fondi per il venture capital , i predetti soggetti presso i quali sono costituiti i piani devono acquisire dagli stessi fondi di fondi una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettera f) , del presente decreto. I medesimi fondi di fondi acquisiscono dai fondi per il venture capital una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta che il fondo medesimo soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. I fondi per il venture capital devono acquisire, dalle PMI oggetto di investimento, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti che la medesima PMI non ha ricevuto un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.

4. Nella dichiarazione di cui al comma 3 deve risultare, altresì, che la PMI, al momento dell’investimento iniziale:

a) non è quotata;

b) soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) non ha operato in alcun mercato;

ii) opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale;

iii) necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi cinque anni.

5. I fondi per il venture capital possono investire nelle PMI ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al comma 4, lettera b) , punto ii) , se il piano aziendale iniziale lo prevede e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non è superato l’importo di cui al comma 3;

b) l’impresa non è diventata collegata di un’altra impresa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera n) , a meno che la nuova impresa risultante sia una PMI.

6. Ai fini del presente articolo i predetti fondi, al momento dell’investimento iniziale, devono acquisire il piano aziendale dalla PMI oggetto di investimento e, al momento di effettuare gli investimenti ulteriori, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che attesti il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, alle lettere a) e b) .

7. I fondi per il venture capital possono acquistare quote o azioni di una PMI ammissibile da un investitore precedente solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50 per cento dell’ammontare complessivo dell’investimento.

Art. 6.
Monitoraggio degli effetti

1. Il Ministero dello sviluppo economico, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, provvederà al monitoraggio degli effetti prodotti dalla misura di cui all’art. 1, commi da 211 a 215, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sull’entità della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l’opportunità di interventi normativi ulteriori.

Art. 7.
Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Roma, 30 aprile 2019

Il Ministro dello sviluppo economico DI MAIO

Il Ministro dell’economia e delle finanzeTRIA

domenica 28 aprile 2019

Piani individuali di risparmio: a three-card trick or a concrete game changer for Italian SMEs?

Piani individuali di risparmio: a three-card trick or a concrete game changer for Italian SMEs?
Piani individuali di risparmio:
a three-card trick or a concrete
game changer for Italian SMEs? 
Pubblicata in rete una interessante tesi magistrale in inglese riguardante i PIR: Piani individuali di risparmio: a three-card trick or a concrete game changer for Italian SMEs? (224 pagine, formato pdf)

I Piani Individuali di Risparmio (PIR), introdotti in Italia dalla "Legge di Bilancio del 2017”, hanno tutte le carte in regola per perseguire lo sviluppo economico del Paese.

Questi strumenti sono stati concepiti per intercettare il “tesoretto” delle famiglie Italiane, con l’intento di indirizzarlo verso le Piccole e Medie Imprese (PMI) ed incentivarne l’accesso al mercato dei capitali.

Per le imprese è l’occasione per pensare finalmente a un salto, anche culturale, nella gestione della propria struttura finanziaria, diversificandone le fonti, soprattutto in favore di operazioni legate al capitale di rischio.

Per i risparmiatori, invece, è l’occasione giusta per diversificare in modo efficiente il proprio portafoglio, convogliando indirettamente risorse finanziarie nella parte sana del Paese che investe, innova, esporta e cresce.

Questo elaborato analizza quindi i Piani di Risparmio da tutte le prospettive possibili focalizzandosi sugli aspetti più cari al legislatore.

Nello specifico, l’obbiettivo è quello valutare se il nuovo schema fiscale abbia effettivamente avuto un impatto positivo e duraturo sui mercati finanziari, sull'industria del risparmio gestito e in ultima analisi, sull’economia reale del Paese.
    Autori: Simone Benatti, Matteo Giondi

    domenica 10 febbraio 2019

    PMI e PIR oltre i limiti comportamentali per una quotazione di successo

    PMI e PIR oltre i limiti comportamentali per una quotazione di successoPubblicata in rete una interessante tesi magistrale riguardante le PMI italiane, i PIR e AIM Italia: PMI e PIR oltre i limiti comportamentali per una quotazione di successo (247 pagine, formato pdf)

    Gli argomenti trattati:
    • Le PMI italiane ed il rapporto con le fonti di finanziamento,
    • Uno sguardo oltre i confini nazionali: le soluzioni a favore delle PMI estere: Francia e Regno Unito,
    • L’introduzione dei PIR in Italia a sostegno degli obiettivi di lungo periodo,
    • L’approccio comportamentale di investitori ed imprese come chiave di lettura della scelta e dell’utilizzo dei PIR,
    • Quotazione e PIR: l’analisi empirica,
    • Un modello indicativo di PMI: variabili esplicative e profilatura aziendale per il successo nel mercato azionario.
      Autore: Ilaria Alberton

      martedì 29 gennaio 2019

      Il mercato attende il decreto attuativo che sblocchi i PIR 2019

      Nel 2017, anno di debutto dei PIR, a fronte di una previsione di 5 mld di di euro, i piani individuali di risparmio hanno incassato oltre il doppio: 10,9 mld di euro, apportati da quasi 800 mila sottoscrittori che in media hanno investito 13.500 euro.

      10,9 mld di euro costituiscono l'11% della raccolta totale del risparmio gestito nel 2017, pari a 97,4 mld di euro.

      Nel 2018 la raccolta PIR è scesa in valore assoluto a circa 3,5 - 4,0 mld di euro, su una raccolta totale del risparmio gestito crollata a circa 10 mld di euro, con una percentuale che sale al 35% - 40%.

      I nuovi PIR
      La Legge di Bilancio 2019 ha previsto importanti novità sui PIR.

      Dovranno investire:
      • 3,5% del totale in società quotate all'Aim Italia che abbiano meno di 50 milioni di fatturato e meno di 250 dipendenti (77 società),
      • 3,5% del totale in azioni o fondi di venture capital (circa 20 in Italia).
      Le regole non sono retroattive, quindi si applicheranno ai PIR aperti dopo il 1°gennaio 2019 e non ai precedenti.

      Su questi cambiamenti occorrono dettagli e chiarimenti che spieghino ai gestori come istituire i nuovi PIR.

      Il governo ha assicurato che il decreto attuativo del provvedimento sarà licenziato entro febbraio allo scopo di evitare la paralisi – già in atto – del mercato.

      Situazione attuale
      Dal 1°gennaio 2019 c'è stato il blocco.

      Oggi chi vuole sottoscrivere un nuovo piano individuale di risparmio non lo può fare.

      Solo i PIR già acquistati in precedenza possono continuare ad essere alimentati.

      In attesa dei chiarimenti, molte Sgr hanno bloccato la sottoscrizione dei Pir.

      Le critiche
      • Innalzamento del profilo di rischio dei PIR, obbligando i sottoscrittori ad investire sull'AIM Italia, il segmento più rischioso della borsa italiana.
      • Riduzione della liquidità, in particolare riguardo la quota da investire nel Venture Capital.
      Assogestioni ha dichiarato

      “I nuovi vincoli di investimento introdotti affinché un Oicr (organismo di investimento collettivo di risparmio) possa qualificarsi Pir compliant non consentono di assicurare il rispetto dei requisiti di liquidabilità e di valutazione previsti per gli Ucits (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) dalla direttiva europea del luglio 2009, volti a non compromettere l’obbligo dell’Oicr di rimborsare le quote in qualunque momento”.

      Redazione Aim Italia News

      mercoledì 23 gennaio 2019

      Monitor AIM Italia, pubblicato il report speciale PIR 2019

      Monitor AIM Italia, report speciale PIR 2019
      Monitor AIM Italia, report speciale PIR 2019
      Cristian Frigerio, analista finanziario di Delphos Assets Management SA, ha pubblicato il Report AIM Italia Speciale PIR 2019 (10 pagine, formato pdf).

      La prima parte è dedicata all'analisi del testo della nuova normativa PIR, mentre la seconda parte è dedicata al segmento AIM Italia ed alla lista dei titoli eligible, con qualche approfondimento.

      martedì 8 gennaio 2019

      Gli effetti dei PIR su domanda e offerta di capitale nel mercato borsistico italiano

      I Piani Individuali di Risparmio (PIR): gli effetti su domanda e offerta di capitale nel mercato borsistico italiano
      Intermonte SIM, in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano ha pubblicato una approfondita ricerca intitolata:

      I Piani Individuali di Risparmio (PIR): gli effetti su domanda e offerta di capitale nel mercato borsistico italiano (formato pdf, 36 pagine).

      Gli argomenti trattati sono:
      • La normativa sui Piani Individuali di Risparmio (PIR) e il mercato
      • Il confronto con i paesi esteri 
      • Gli effetti dei PIR sui mercati borsistici azionari italiani

      Autori: Giancarlo Giudici, Fabio Fallovo.

      venerdì 4 gennaio 2019

      L'ok della Commissione Europea all'estensione degli incentivi fiscali favorisce le 29 PMI innovative quotate all'AIM Italia

      Il 18 dicembre 2018 la Commissione Europea ha reso noto di aver autorizzato gli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative.

      L’autorizzazione della Commissione sancisce la conformità degli incentivi agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

      Tale decisione consente l’estensione degli incentivi fiscali già vigenti per gli investimenti in start-up innovative, a una più ampia platea di imprese: le PMI innovative.

      Detrazione d'imposta
      La misura assegna alle persone fisiche che investono in una PMI innovativa una detrazione dall’imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 mln di euro.

      Alle persone giuridiche spetta invece una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES anche in questo caso pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 mln di euro.

      Occorre detenere il titolo per tre anni, lock up obbligatorio per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.

      Le agevolazioni fiscali valgono solo per gli investimenti in Ipo e per gli eventuali successivi aumenti di capitale, effetuati anche tramite esercizio di warrant e/o di obbligazioni convertibili.

      Le agevolazioni fiscali non sono previste in caso di acquisto del titolo sul mercato.

      La detrazione è cumulabile con il beneficio dei Pir (Piani Individuali di Risparmio).

      Definizione di PMI innovativa
      Le PMI innovative sono definite, ai sensi del decreto-legge 3/2015, come piccole e medie imprese, in possesso dei seguenti requisiti:
      • sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
      • non sono quotate in un mercato regolamentato (ma possono essere quotate in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l’AIM Italia);
      • hanno certificato il loro ultimo bilancio;
      • presentano un chiaro carattere innovativo, identificato dal possesso di almeno due dei seguenti tre criteri:
      1. volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
      2. forza lavoro costituita, in una quota pari ad almeno 1/3 del totale, di titolari di laurea magistrale, oppure, in una quota pari ad almeno 1/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
      3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale (brevetto), ovvero titolarità di un software registrato.
      La definitiva attuazione dell’incentivo richiede ora l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

      L'adozione di tale provvedimento è attesa per i primi mesi del 2019.

      Effetto sull'AIM Italia
      Le PMI innovative, oggi, sono più di 900, di queste 29 sono quotate sull'AIM Italia.

      1. Abitare In
      C2 - SPECULATIVO r 8,2% fv 24,5

      2. Alfio Bardolla Training Group
      dati non disponibili

      3. Bio-On
      B2 - GROWTH r 10,9% fv 48,1

      4. Blue Financial Communication
      dati non disponibili

      5. Casta Diva Group
      B2 - GROWTH r 10,8% fv 1,07

      6. Circle
      B1 - GROWTH r 11,8% fv 2,45

      7. Clabo
      A - VALUE r 11,9% fv 1,72

      8. Digital360
      C1 - SPECULATIVO r 9,6% fv 0,945

      9. Digitouch
      A - VALUE r 13,5% fv 1,55

      10. Dominion Hosting Holding
      C1 - SPECULATIVO r 8,7% fv 5,31

      11. EdiliziAcrobatica
      dati non disponibili

      12. Elettra Investimenti
      A - VALUE r 15,1% fv 12,3

      13. Energica Motor Company
      dati non disponibili

      14. Esautomotion
      A - VALUE r 12,1% fv 3,20

      15. Expert System
      C1 - SPECULATIVO r 6,6% fv 0,935

      16. FOPE
      A - VALUE r 19,2% fv 2,50

      17 Gel
      A - VALUE r 12,7% fv 6,62

      18. Grifal
      B2 - GROWTH r 10,9% fv 3,51

      19. Health Italia
      B1 - GROWTH r 11,6% fv 5,06

      20. Kolinpharma
      A - VALUE r 13,9% fv 7,12

      21. MailUp
      C1 - SPECULATIVO r 9,4% fv 2,13

      22. Notorious Pictures
      A - VALUE r 12,2% fv 3,09

      23. Powersoft
      B2 - GROWTH r 10,5% fv 3,42

      24. Renergetica
      A - VALUE r 16,0% fv 3,09

      25. Sciuker Frames
      A - VALUE r 15,5% fv 1,16

      26. Sos Travel
      B1 - GROWTH r 12,7% fv 3,85

      27. Tps
      A - VALUE r 17,1% fv 6,06

      28. Wiit
      C1 - SPECULATIVO r 10,8% fv 34,0

      29. Wm Capital
      dati non disponibili

      Redazione Aim Italia News

      martedì 1 gennaio 2019

      Legge di Bilancio 2019, 3,5% dei PIR all'AIM Italia

      Testo approvato
      Il comma 111-ter stabilisce che per i piani di risparmio a lungo termine, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

      Il comma 111-quater prevede che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.

      La predetta quota del 70 per cento deve essere investita 
      • per almeno il 5 per cento del valore complessivo [3,5% sul totale del PIR NdR] in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, 
      • per almeno il 30 per cento del valore complessivo [21,0% sul totale del PIR NdRin strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e 
      • per almeno il 5 per cento [3,5% sul totale del PIR NdR] in quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. 
      Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

      Riassumendo e semplificando
      • max 30% Quota libera, azioni ed obbligazioni mondiali
      • max 42% Azioni ed obbligazioni di Grandi imprese italiane ed europee
      • min 21% Azioni ed obbligazioni di Medie imprese italiane ed europee
      • min 3,5% Azioni AIM Italia
      • min 3,5% Venture Capital

      Problematiche
      1. Il testo parla di piani di risparmio a lungo termine, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019.

      Questo significa che i Pir costituiti precedentemente applicano ancora la vecchia normativa?

      2. Il 3,5% destinato all'AIM Italia porterà ad un incremento della quota del flottante delle società trattate all'AIM Italia detenuta da privati e fondi Pir compliant, attualmente stimata al  25%.

      Ciò fa sorgere due criticità contrapposte:
      • La necessità di una massiccia e veloce entrata di nuove società per assorbire la domanda da parte degli investitori, per evitare un fenomeno di sopravvalutazione dei titoli.
      • La necessità di mantenere alto il livello qualitativo delle nuove società, per evitare che l'AIM Italia diventi un mercato pieno di limoni, da cui è meglio stare alla larga, con un catastrofico effetto sulle PMI italiane che hanno finalmente un mercato su cui quotarsi per crescere.
      3. L'offerta di fondi italiani ed europei di Venture Capital aperta agli investitori retail è ridotta e questo comporterà difficoltà al circa 10% degli investitori che non utilizzano fondi nel loro Pir. 

      Redazione Aim Italia News 

      martedì 27 novembre 2018

      Articolo del Foglio sui Piani individuali di risparmio

      Il Foglio, nell'articolo Ecco quanto perdono gli italiani con i Pir a firma di Mariarosaria Marchesano, espone una posizione critica sulle prospettive dei Piani individuali di risparmio.

      mercoledì 31 ottobre 2018

      PIR, uno studio JeME Bocconi evidenzia i risultati raggiunti e le prospettive future

      È disponibile in rete un interessante articolo riassuntivo dello ricerca I piani individuali di risparmio: risultati raggiunti e prospettive per il futuro”, realizzata a cura di JeMe Bocconi.