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mercoledì 14 aprile 2021

Sirio, l'azionista di controllo di sottoscriverà l'aumento di capitale solo se il Collegio Sindacale rinuncia a ricorrere al Tribunale

Il CdA di Sirio, società quotata all'AIM Italia, attiva in Italia nel settore della ristorazione commerciale, ha convocato l'Assemblea Straordinaria per il giorno 30 aprile 2021 per deliberare un aumento di capitale riservato in opzione ai soci per un importo complessivo di 4 mln di euro.

Verranno emesse 4.000.000 di azioni al prezzo di 1 euro ciascuna.

In caso di mancata sottoscrizione e liberazione, entro il termine ultimo del 3 dicembre 2021, del suo intero ammontare, esso verrà meno e non potrà essere perfezionato. 

A tale riguardo, l’azionista di controllo Sirio Holding Srl ha assunto l’impegno irrevocabile di esercitare integralmente i propri diritti di opzione, sottoscrivendolo per l’importo complessivo di circa 2,7 mln di euro.

L’Impegno del socio è sottoposto a condizione sospensiva, consistente nella rinunzia da parte del Collegio Sindacale al ricorso ex art. 2409 del Codice Civile promosso nei confronti del Consiglio di Amministrazione della società stessa, attualmente pendente avanti il Tribunale di Bologna.

Art. 2409 Codice Civile
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. 

Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. 

Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. 

Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

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