Per gli emittenti AIM Italia già ammessi al Mercato sono previste di volta in volta apposite disposizioni transitorie.
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Il mercato AIM Italia si sta consolidando come Mercato di Crescita e sta vivendo una fase di sviluppo importante con un numero di società quotate che si incrementa con continuità, ampliando di conseguenza le fattispecie di business, di strumenti finanziari quotati e più in generale le casistiche tecniche gestite dal mercato e dagli operatori.
Si introducono pertanto alcune modifiche ai Regolamenti AIM Italia, che hanno l’obiettivo di consolidare alcune practice di mercato, indirizzarne altre e apportare alcune innovazioni suggerite dall’evoluzione del mercato.
Ciò premesso, le modifiche riguardano i seguenti ambiti:
- Disciplina del Panel in materia di offerte pubbliche e della revoca;
- Introduzione di un segmento riservato agli investitori professionali;
- Presidi in termini di governance e trasparenza;
- Disciplina del Nomad;
- Requisiti di ammissione;
- I “Mercati Designati”;
- Obblighi degli emittenti;
- Operazioni di fusione di un emittente in una società controllata: disciplina in fase di ammissione;
- Obbligazioni convertibili e warrant;
- Penny stock;
- Soglia di capitalizzazione;
- Ricerche;
- Fine tunings.
Al fine di venire incontro alle richieste formulate sia da alcuni emittenti che da investitori, Borsa Italiana ha ritenuto di apportare alcune modifiche al proprio Regolamento Emittenti AIM Italia.
L’intervento effettuato ha in particolare lo scopo di migliorare l’efficienza del sistema rafforzando il ruolo del Panel che, con riferimento alle problematiche relative alle offerte pubbliche su strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia, assume ora un ruolo determinativo vincolante.
In ragione di ciò, il Panel, mentre mantiene il proprio ruolo mediatorio/facilitatorio con riferimento alle possibili controversie che dovessero insorgere tra Borsa Italiana e emittenti e operatori in relazione a violazioni del Regolamento del mercato, per quanto afferisce invece alle problematiche relative alle offerte pubbliche di acquisto viene ad assumere il ruolo negoziale determinativo assimilabile a quello svolto dall’arbitratore e dal c.d. “perito contrattuale” ai sensi dell’art. 1349 c.c..
Ciò dovrebbe fornire maggiore garanzia agli emittenti e al mercato circa il rapido ottenimento di determinazioni vincolanti e ragionevolmente certe circa le questioni che possono presentarsi nell’ambito delle offerte pubbliche di acquisto di strumenti finanziari degli emittenti AIM Italia, con benefici effetti sulla efficienza del mercato.
Nell’ambito dell’intervento si è poi colta l’occasione di dare maggiore chiarezza e prevedibilità anche ad aspetti ancillari – ma comunque rilevanti – del ruolo del Panel quali la pubblicità delle sue determinazioni, il costo degli interventi ed i criteri per la ripartizione dello stesso.
Si è inoltre ritenuto opportuno nell’ottica di massima trasparenza e certezza recepire nell’impianto regolamentare, ed in particolare nelle linee guida, il contenuto dell’Avviso di Borsa Italiana n. 5958 del 25 marzo 2019 circa l’ambito di applicazione dell’art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alle condizioni per la revoca dalle negoziazioni sul mercato AIM Italia.
Nella medesima ottica Borsa Italiana ha inoltre apportato alcune modifiche di carattere non sostanziale alla clausola statutaria (Scheda 6) che le società richiedenti l’ammissione all’AIM Italia sono richieste di adottare al fine di introdurre in via convenzionale obblighi di OPA analoghi rispetto a quelli previsti per le società quotate sui mercati regolamentati.
È stato inoltre previsto un modello di disposizione statutaria in materia di revoca.
Si è precisato che nel caso di successiva modifica da parte di Borsa Italiana dei contenuti della Scheda Sei, le corrispondenti previsioni statutarie dell’emittente AIM Italia dovranno essere modificate ed adeguate alla nuova formulazione delle stesse alla prima occasione utile.
Gli emittenti AIM Italia già quotati devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2021.
Per le nuove ammissioni, tali disposizioni si applicano per le società che presentano domanda di ammissione a far data dal 16 settembre 2020.
Per le società che presentino prima del 16 settembre 2020 la domanda di ammissione, considerato che i tempi e lo stato di avanzamento della procedura potrebbero essere avanzati, si consente l’adeguamento entro il 30 giugno 2021.
2. Introduzione di un segmento riservato agli investitori professionali - in vigore dal 20 luglio 2020
A seguito del consolidamento del mercato AIM Italia e su sollecitazione degli operatori si introduce un segmento riservato agli investitori professionali al fine di soddisfare le esigenze di listing di una platea più ampia di emittenti, riservandone l’investimento ad investitori che abbiano un profilo di rischio coerente con gli emittenti a cui si rivolge.
In particolare, il Segmento Professionale potrebbe essere dedicato a:
- operazioni di società che non hanno immediate necessità di raccolta di capitali, che preferiscono attendere condizioni di mercato migliori rispetto a quelle che si sono trovate ad affrontare in sede di offerta o che desiderano aumentare la loro visibilità con gli investitori prima di procedere con un’offerta;
- società che preferiscono accedere con maggior gradualità al mercato dotandosi man mano delle strutture necessarie per operare sul mercato aperto agli investitori retail;
- raccolte di capitali con caratteristiche di complessità del prodotto offerto non adeguato a una clientela al dettaglio.
Possono invece chiedere l’ammissione sul Mercato AIM Italia aperto agli investitori al dettaglio le società biotech caratterizzate da un modello di business incentrato su progetti di ricerca e sviluppo di prodotti biofarmaceutici innovativi nel caso in cui almeno un prodotto abbia concluso con successo la fase di sperimentazione preclinica.
Alle società ammesse nel Segmento Professionale si applicano regole specifiche in tema di flottante minimo.
Nel caso in cui l’emittente AIM Italia presenti domanda di ammissione nel Segmento professionale è necessaria l’esistenza di un flottante minimo per almeno il 10% del capitale.
Tale condizione si presume realizzata quando le azioni sono ripartite presso almeno cinque investitori che non devono essere parti correlate, né dipendenti della società o del gruppo ma possono non avere natura istituzionale o professionale.
Laddove il flottante sia inferiore al 10% del capitale ma comunque superiore alla soglia minima del 2% del capitale o il numero minimo di investitori non sia assicurato oppure gli investitori siano parti correlate o dipendenti della società o del gruppo, Borsa Italiana contestualmente all’ammissione dell’emittente AIM Italia alle negoziazioni dispone la sospensione delle stesse fino a quando il requisito del flottante nei termini previsti per il Segmento Professionale venga pienamente rispettato.
Trascorsi due anni senza che tale requisito venga soddisfatto, Borsa Italiana dispone la revoca dalle negoziazioni.
Sul punto si è inserito un apposito disclaimer nel documento di ammissione.
Il documento di ammissione è semplificato per la parte concernente la dichiarazione relativa al capitale circolante in linea comunque con gli standard dei mercati di crescita per le PMI ai sensi della direttiva MIFID e del regolamento n. 565/2017 (cfr. articolo 78, paragrafo 2, lettera e).
Nel Segmento Professionale sono introdotte specifiche modalità di negoziazione per tener conto della diversa liquidità attesa e delle diverse esigenze degli investitori.
In sintesi si prevede:
- la negoziazione sulla base di un prezzo unico giornaliero;
- non è richiesta la presenza di un operatore specialista;
- non sono consentiti gli ordini al meglio e gli ordini validi sino a data;
- parametri di negoziazione ad hoc sugli scostamenti sul prezzo statico;
- un lotto minimo di negoziazione corrispondente a un controvalore di 5.000 euro.
Si consentono a investitori non professionali operazioni in vendita limitatamente agli azionisti esistenti alla data di ammissione nel Segmento Professionale.
Nel caso di SPAC ammesse nel Segmento professionale si introduce una semplificazione procedurale della disciplina del reverse take-over nelle Linee guida.
Nel regime attuale, in caso di annuncio di un reverse take-over da parte di un emittente AIM Italia senza la contestuale pubblicazione di un documento di ammissione (e delle relative attestazioni del Nomad), Borsa Italiana procede alla sospensione dalle negoziazioni dei relativi strumenti finanziari (fino alla pubblicazione del documento e al rilascio delle attestazioni).
Tale sospensione non sarà disposta invece per le SPAC che si siano quotate sul nuovo Segmento Professionale.
Tali disposizioni entrano in vigore a far data dal 20 luglio 2020.
3. Presidi in termini di governance e trasparenza – in vigore dal 16 settembre 2020
Si introducono alcune modifiche per consolidare il mercato AIM Italia in termini di presidi di trasparenza e governo societario.
In primo luogo, si chiede alle società di nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3 del TUF (analogamente alla definizione rilevante per le società quotate sui mercati regolamentati a norma dell’articolo 147-ter, comma 4 del TUF) che sia scelto dagli azionisti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dai Nominated Advisers.
Le società possono far riferimento ad altra definizione di amministratore indipendente, eventualmente prevista in Codici di autodisciplina in tema di governo societario esistenti per le società di capitali che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del Testo unico, a prescindere dalla circostanza che l’emittente abbia o meno aderito a tale Codice.
La modifica è volta ad aumentare il livello di trasparenza del mercato nel suo complesso, considerato che gli emittenti quotati, per la maggior parte, risultano già dotati di tale figura, cui non sono nel contempo attribuite nuove funzioni specifiche nel contesto del Regolamento AIM Italia.
Resta inteso che a tali amministratori indipendenti si applicano le norme di rango superiori eventualmente applicabili come l’articolo 39-bis del Regolamento Consob in materia di emittenti che disciplina le responsabilità di tali soggetti, ove presenti, nel caso di offerte pubbliche nei casi previsti dalla legge.
La figura dell’amministratore indipendente avrà inoltre rilievo nel contesto della disciplina delle operazioni con parti correlate per effetto del rinvio alla regolamentazione Consob contenuto nel Regolamento AIM Italia e delle disposizioni AIM Italia in tema di parti correlate, in particolare all’articolo 4.
Le società attualmente ammesse su AIM Italia saranno tenute ad adeguarsi a tale requisito in occasione del primo rinnovo del consiglio di amministrazione, successivo al 31 dicembre 2020.
Si raccomanda comunque, nell’interesse degli stessi emittenti del mercato, un’applicazione quanto più possibile tempestiva.
In secondo luogo, si richiede alle società l’individuazione di un investor relations manager (anche non esclusivamente dedicato a tale attività), per assicurare agli investitori un punto di riferimento interno e costante.
Tale individuazione dovrà essere effettuata e comunicata al mercato entro il 31 dicembre 2020.
Per le società che presentino la domanda di ammissione prima del 16 settembre 2020, considerato che i tempi e lo stato di avanzamento della procedura potrebbero essere avanzati, si consente l’adeguamento entro il 31 dicembre 2020.
4. Disciplina del Nomad
a) Invio ricerca – in vigore dal 16 settembre 2020
Ai fini di monitoraggio del mercato si prevede che il Nomad responsabile del collocamento debba inviare a Borsa Italiana la ricerca predisposta o fatta predisporre a supporto del collocamento.
Le risultanze della ricerca possono infatti rappresentare informazioni utili da prendere in considerazione ai fini dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni specie in quei casi in cui il prezzo di collocamento si discosti significativamente dalle evidenze della ricerca
b) Indipendenza post ammissione – in vigore dal 20 luglio 2020
Nell’ambito della disciplina delle situazioni di incompatibilità e gestione dei conflitti di interesse del Nomad, si specifica che le attuali disposizioni valgono, non solo in fase di ammissione come oggi previsto, ma anche su base continuativa al fine di fornire maggiori garanzie di indipendenza al mercato.
Si prevede inoltre, che il Nominated Adviser non debba più operare per soggetti diversi dal proprio cliente emittente AIM Italia, coinvolti in un’operazione straordinaria che riguarda l’emittente medesimo, salvo informativa preventiva e consenso dell’emittente AIM Italia.
Questa misura appare coerente con una corretta e professionale gestione del mandato di assistenza e supporto dell’emittente che appare potenzialmente compromessa o quantomeno condizionata in caso di svolgimento di altri servizi professionali verso la controparte contrattuale dell’emittente.
Anche la gestione delle informazioni confidenziali e/o privilegiate appare di difficile applicazione.
Si esclude infine la rilevanza della valutazione inerente la posizione creditizia per la fase post ammissione.
Laddove, per effetto dell’applicazione di tale nuova disposizione, per i Nomad incaricati si profilasse una situazione di incompatibilità, il Nomad dovrà informare tempestivamente l’emittente e Borsa Italiana, indicando quali sono le azioni conseguenti e le relative tempistiche.
Il periodo di adeguamento non può protrarsi in ogni caso oltre il 31 gennaio 2021.
c) Attività del Nominated Adviser – in vigore dal 16 settembre 2020
Si apportano alcune modifiche per chiarire il ruolo di consulenti ed esperti esterni nell’ambito delle attività del Nominated Adviser anche tenuto conto della prassi applicativa.
d) Cambio del Nomad – in vigore dal 20 luglio 2020
Si chiarisce nel caso di cambio di Nomad di un emittente già quotato, la scansione temporale tra (1) trasferimento del rapporto dal Nomad uscente al Nomad subentrante e (2) l’obbligo del primo di fornire le informazioni rilevanti circa le circostanze e le ragioni alla base della cessazione del rapporto.
Si esplicita che tali informazioni devono essere inviate prima che il trasferimento del rapporto si sia perfezionato per fornire al Nomad subentrante elementi “che possono essere rilevanti per l’assunzione del rapporto”.
5. Requisiti di ammissione – in vigore dal 20 luglio 2020
Allo stato attuale sul mercato AIM Italia le azioni oggetto di lock-up per un periodo inferiore a 6 mesi sono considerate flottante.
Visto il già ridotto requisito di flottante minimo previsto su AIM Italia si elimina tale previsione e non verranno computate nel flottante le partecipazioni oggetto di lock-up.
Si ribadisce in maniera più esplicita che Borsa Italiana può vietare l’ammissione strumenti finanziari le cui caratteristiche vengano ritenute non idonee a garantire il regolare funzionamento del mercato.
Per garantire maggiore flessibilità allo strumento, si modifica il requisito di ammissione delle SPAC riducendo da 30 a 10 ML di euro la raccolta minima richiesta.
Di conseguenza si richiede l’applicazione delle Linee Guida in tema di flottante minimo in considerazione della riduzione del requisito della raccolta.
Tali disposizioni entrano in vigore a far data dal 20 luglio 2020.
6. I “Mercati Designati” – in vigore dal 20 luglio 2020
Si introduce una procedura dedicata per determinate tipologie di mercato prevedendo la categoria di “Mercati Designati”.
Oltre ad alcuni aspetti procedurali, si introduce una sostanziale semplificazione del documento di ammissione considerato il set informativo già a disposizione degli emittenti in quanto emittenti quotati e vigilati da autorità pubbliche.
Si coglie l’occasione per precisare che le linee guida all’articolo 2 in tema di regime normativo e regolamentare applicabile nel caso di società già quotate su altri mercati, si applicano anche nel caso di società che chiedono contestualmente l’ammissione su AIM Italia e su altri sedi di negoziazione (cd dual listing).
Si specifica che nel caso di società estera che sia quotata (o chieda contestualmente l’ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato o in uno dei Mercati di Crescita per le PMI del proprio Stato di incorporazione, le esigenze informative degli investitori, per quanto riguarda l’informativa price sensitive, sono già assicurate dalla normativa comunitaria e regolamentare applicabile sul mercato dello stato di incorporazione.
Si precisa che negli altri casi si applicheranno entrambi i regimi rilevanti in caso di dual listing, salvo diverso accordo con Borsa Italiana.
Analogamente, si aggiorna la definizione di “piattaforma di negoziazione comparabile” rilevante ai fini della revoca dalle negoziazioni, ricomprendendovi oltre ai mercati regolamentati europei anche i sistemi multilaterali di negoziazione che abbiano ottenuto la registrazione come “Mercato di crescita per le PMI” ai sensi della normativa MIFID purché sia prevista una tutela equivalente degli investitori.
Tali disposizioni entrano in vigore a far data dal 20 luglio 2020
7. Obblighi degli emittenti – in vigore dal 20 luglio 2020
Si introducono alcune modifiche in tema di comunicazione e pubblicazione dei dati finanziari, calendario degli eventi societari, informazioni da fornire in caso di rinuncia o revoca del Nomad, in un’ottica di chiarificazione e/o allineamento alle prassi di mercato.
In particolare, per quanto riguarda l’informativa finanziaria periodica, è precisato che entro i rispettivi termini regolamentari deve intervenire la pubblicazione dei documenti contabili corredati dall’opinion dei revisori, quando obbligatoria.
Di conseguenza, in coerenza con le prassi di vigilanza, Borsa Italiana sospenderà i titoli dalle negoziazioni non solo nel caso di ritardo nella pubblicazione dei documenti, ma anche nel caso in cui l’emittente AIM Italia abbia comunicato al mercato una tempistica di approvazione non compatibile con il rispetto dei relativi termini di pubblicazione.
Inoltre, analogamente a quanto previsto per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si prevede che il valore nominale delle azioni acquistate a norma dell’articolo 2357 commi 1 e 2 non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate facendosi salve le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della nuova previsione.
Infine, si precisa che in caso di società che sono sospese a tempo indeterminato e che nel periodo di sospensione sono state interessate da modifiche sostanziali nella situazione patrimoniale/economica/finanziaria, in analogia con quanto già previsto su MTA, Borsa Italiana può subordinare la riammissione alle condizioni particolari che ritenga opportune nell’interesse degli investitori.
Le modifiche relative al regime di pubblicazione dei bilanci e delle semestrali si applicano a partire dalle relazioni finanziarie che chiudono al 31 dicembre 2020 o successivamente a tale data.
8. Operazioni di fusione di un emittente in una società controllata: disciplina in fase di ammissione – in vigore dal 20 luglio 2020
Si chiarisce nelle linee guida dedicate al procedimento di ammissione le semplificazioni che Borsa Italiana può autorizzare nel caso in cui un emittente AIM Italia deliberi la fusione in una società dallo stesso controllata che sia priva di attività significative ovvero che sia inclusa nel perimetro di consolidamento e quest’ultima presenti domanda di ammissione alle negoziazioni.
In questo caso, infatti, non muta nella sostanza il perimetro dell’entità quotata e, pertanto, l’ammissione alle negoziazioni può avvenire senza richiedere le informazioni e gli adempimenti che sarebbero necessari se effettivamente si trattasse di un nuovo listing.
In particolare, Borsa Italiana può, su richiesta della società medesima e del Nominated Adviser, autorizzare l’omissione, in tutto o in parte, del documento di ammissione, della dichiarazione del Nominated Adviser e/o della domanda di ammissione, laddove non ritenga possa essere pregiudicata la tutela degli investitori.
Più nel dettaglio, con riferimento al documento di ammissione, considerato il set informativo già disponibile sull’entità quotata, Borsa Italiana potrà autorizzare l’omissione, parziale o totale, dei contenuti obbligatori, inclusa la parte dedicata al capitale circolante.
Tali disposizioni si applicano per le società che presentano domanda di ammissione a far data dal 20 luglio 2020.
9. Obbligazioni convertibili e Warrant – in vigore dal 20 luglio 2020
Anche in un’ottica di allineamento con il mercato principale, si modifica il Regolamento AIM al fine di specificare che il sottostante di obbligazioni convertibili e warrant negoziabili su AIM Italia può essere rappresentato anche da azioni quotate “in un mercato regolamentato” (non solo da azioni negoziate su AIM Italia).
Questo consente anche di gestire senza soluzione di continuità quelle ipotesi in cui l’azione di compendio, anche per effetto di operazioni straordinarie, cessi di essere un’azione negoziata su AIM Italia e sia sostituita da un’azione negoziata su un mercato regolamentato.
Laddove l’emittente richiedesse l’ammissione alla quotazione su AIM Italia delle obbligazioni convertibili o dei warrant senza ammissione anche delle azioni sottostanti su AIM Italia, in quanto quotate su un mercato regolamentato, non si richiede il supporto del Nomad considerata l’applicabilità della disciplina degli strumenti quotati sui mercati regolamentati.
Si apportano infine ulteriori modifiche in tema di disponibilità degli strumenti finanziari e cancellazione degli strumenti aventi una durata limitata nel tempo.
Tali disposizioni entrano in vigore a far data dal 20 luglio 2020
10. Prezzi ufficiali inferiori a 0,01 euro – in vigore dal 20 luglio 2020
Il buon funzionamento del meccanismo finalizzato a determinare il prezzo di uno strumento finanziario potrebbe essere ostacolato nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni risulti ampiamente inferiore a talune soglie causando la volatilità dei prezzi pari a pochi decimali di euro.
Pertanto, al fine di agevolare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e tenuto conto della prassi applicativa si modifica il Regolamento AIM Italia al fine di includere tra le ipotesi di sospensione dalla negoziazione i casi in cui i) i prezzi ufficiali delle azioni risultino inferiori a Euro 0,01 per un periodo continuativo di sei mesi (c.d. penny stock, disciplina già in vigore sui mercati USA); ii) un emittente intenda dare corso a un’operazione straordinaria da cui potrebbe risultare un prezzo teorico delle azioni inferiore alla soglia minima di Euro 0,01.
Borsa Italiana potrà ripristinare le azioni sospese a esito di operazioni straordinarie che riportino il prezzo teorico significativamente al di sopra della soglia minima di 0,01 euro.
Si è colta l’occasione per chiarire anche a livello regolamentare che l’esecuzione di un aumento di capitale in opzione inscindibile presuppone che esso sia assistito da idonee garanzie di sottoscrizione integrale, per consentire la regolare negoziazione in Borsa dei diritti di opzione; in mancanza, Borsa Italiana può disporre la sospensione dalle negoziazioni dei relativi titoli.
11. Soglia di capitalizzazione – in vigore dal 20 luglio 2020
Si prevede la possibilità per Borsa Italiana di riservare ai soli investitori professionali, la negoziazione di azioni di emittenti che raggiungano livelli medi di capitalizzazione, per un periodo di 30 giorni di negoziazione consecutivi, inferiori a 1 milione di euro; nel caso in cui tale soglia viene raggiunta a esito di operazioni straordinarie sul capitale, le azioni verranno riservate agli investitori professionali a partire dall’efficacia di tali operazioni.
Le negoziazioni potranno essere ripristinate nei confronti degli investitori non professionali dopo un congruo periodo di osservazione se la capitalizzazione di mercato si riporta al di sopra della soglia minima anche a esito di operazioni straordinarie sul capitale.
Tale possibilità è prevista posto che le medesime esigenze di tutela degli investitori al dettaglio in termini di significatività dei prezzi di mercato si pongono anche nel caso di fondi alternativi.
Per gli attuali sottoscrittori di questi ultimi, restano in ogni caso impregiudicati gli ulteriori presidi in materia di rimborsi derivanti dalla normativa di legge applicabile; l’intervento di Borsa Italiana inibirebbe viceversa l’ingresso di nuovi investitori al dettaglio nel fondo quotato laddove i meccanismi di formazione del prezzo non risultino garantiti.
12. Ricerche – in vigore dal 20 luglio 2020
In un’ottica di maggior coerenza normativa, si precisa che le ricerche che lo sponsor e lo specialista devono pubblicare ai sensi della regolamentazione del mercato (al momento definite per mero rinvio all’articolo 3, paragrafo 1, numeri 34 e 35 del (UE) n. 596/2014 (Regolamento MAR)) devono soddisfare le condizioni previste dall’articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 che ha integrato la direttiva MIFID 2.
Tale previsione, infatti, specifica che “la ricerca” rilevante ai fini della direttiva MIFID 2 è “designata o descritta come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi ed è presentata come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione”.
Il medesimo Regolamento Delegato chiarisce che una raccomandazione del tipo contemplato dall’articolo 3, paragrafo 1, numeri 34 e 351 del Regolamento MAR che non soddisfa le condizioni di indipendenza/obiettività è trattata come comunicazione di marketing ai fini della direttiva MIFID 2 e le imprese di investimento che la producono o diffondono assicurano che sia identificata chiaramente come tale.
Si specifica pertanto che le ricerche debbano soddisfare le condizioni previste dall’articolo 36, paragrafo 1, del Regolamento Delegato MIFID 2.
13. Fine Tunings
a) attestazione dell’emittente
Ad oggi la domanda dell’emittente specifica che l’emittente deve attestare, tra i vari profili, che il sistema di reporting attualmente in funzione è adeguato rispetto alle dimensioni e all’attività aziendale e consente in ogni caso di monitorare in modo corretto i ricavi e la marginalità per la/le principali linee di business.
Su quest’ultimo aspetto, si modifica l’attestazione specificando espressamente che si ha riguardo alle principali dimensioni di analisi in linea con la prassi applicativa.
Questo in quanto, nel caso di emittenti con una unica linea di business, è ritenuto opportuno che sia monitorata in ogni caso almeno una diversa dimensione di analisi, quale ad esempio l’area geografica, il canale distributivo, le categorie/gruppi di clienti, le linee di prodotti/servizi.
Tali disposizioni si applicano per le società che presentano domanda di ammissione a far data dal 16 settembre 2020.
b) Ricerche
Si precisa, in linea con la prassi applicativa, che le ricerche che lo specialista è tenuto a pubblicare nei casi previsti dal Regolamento AIM Italia possono essere realizzate anche da un terzo soggetto in nome proprio purché per conto dello specialista.
Nella ricerca dovrà essere espressamente previsto che essa è stata effettuata per conto dello specialista.
Tali disposizioni entrano in vigore a far data dal 20 luglio 2020
c) Disciplina di accertamento degli operatori
Si esplicita nel contesto della disciplina di accertamento delle violazioni la rilevanza dell’obbligo dello specialista in materia di ricerca.
Tali disposizioni entrano in vigore a far data dal 20 luglio 2020.
Rimandiamo i nostri lettori ad un nostro precedente articolo: Nuovo comparto di AIM Italia senza investitori "retail": EuroNext ringrazia!
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